Cass. lav. 27 novembre 2014 n. 25249

27 Novembre 2014

Lavoratore dipendente di ente di ricerca – svolgimento attività professionale presso altro ente privato – incompatibilità – licenziamento disciplinare – legittimità

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 27 novembre 2014 n. 25249
Abstract
Lo svolgimento da parte di un medico del servizio sanitario nazionale di un’attività sanitaria retribuita in favore di una clinica privata, nonostante la scelta di svolgere la libera professione intramuraria, giustifica il suo licenziamento per giusta causa.
Commento
Come è noto, è consentito al personale medico a tempo pieno del servizio sanitario nazionale l’esercizio, al di fuori dell’orario di lavoro, della libera professione medica, purché non in concorrenza col S.S.N.. I medici possono al riguardo optare per svolgere la libera professione all’esterno o all’interno dell’azienda datrice di lavoro, perdendo nel primo caso una serie di vantaggi economici e obbligandosi nel secondo caso a non svolgere all’esterno alcuna attività medica retribuita (anche se non in concorrenza), pena il licenziamento. Ed è appunto ciò che è successo nel caso di specie a un medico dipendente di un istituto pubblico di ricerca che aveva optato per il regime di “intramoenia”, il quale, secondo i giudici, svolgeva altresì attività sanitaria retribuita in favore di un istituto privato di analisi cliniche.
Sezione: Rapporto di lavoro