Codatorialità e licenziamento: efficacia del recesso del datore formale e requisito dimensionale “di gruppo” per l’art. 18

7 Gennaio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 336

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimato dalla datrice “formale”, deducendo l’esistenza di una codatorialità con altre due società del gruppo. In giudizio sosteneva, da un lato, che il recesso comunicato dalla sola datrice formale non potesse spiegare effetti anche nei confronti delle altre codatrici, che non avevano manifestato alcuna volontà risolutiva; dall’altro, che – una volta accertata la codatorialità – il requisito dimensionale per l’applicazione della tutela reale dovesse essere verificato considerando complessivamente i dipendenti di tutte le società coinvolte. Tribunale e Corte d’appello avevano riconosciuto la codatorialità e la responsabilità solidale delle tre società, ma avevano ritenuto efficace il licenziamento intimato dalla sola datrice formale e, al tempo stesso, escluso la possibilità di sommare gli organici delle diverse società ai fini dell’art. 18 St. lav. La Cassazione, nel rigettare il primo profilo di censura e nel cassare con rinvio la decisione sul secondo, osserva che: (i) la codatorialità configura un unico rapporto di lavoro a plurisoggettività datoriale, con solidarietà passiva di tutte le società per le obbligazioni scaturenti dal rapporto; (ii) in tale schema, le iniziative del datore di lavoro formale si riflettono sull’intero rapporto, sicché il licenziamento intimato dal solo codatore formale è idoneo a produrre effetti verso tutti i codatori sostanziali, senza necessità, ai fini della sua efficacia, di una autonoma manifestazione di volontà risolutiva da parte degli altri; (iii) la codatorialità può sussistere anche in presenza di gruppi genuini, senza che sia necessario accertare una simulazione o una frode nel frazionamento dell’attività; (iv) proprio in ragione dell’unitarietà della posizione del lavoratore, anche il requisito dimensionale dell’art. 18, comma 8, St. lav. deve essere verificato con riferimento all’organico complessivo delle società codatrici; (v) diversamente, la tutela connessa all’accertata codatorialità risulterebbe svuotata, specie nei casi in cui il licenziamento sia imputabile a una parte datoriale complessa.