Gruppi di impresa – Società collegate

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Scheda sintetica

Con l’articolo 31 del D.Lgs. 276/2003, anche la normativa lavoristica ha in linea generale disciplinato le realtà dei gruppi (seppure in un aspetto particolare che ora andremo ad esaminare), rinviando per le definizioni alle norme contenute nell’art. 2359 c.c. (1) e nel D.Lgs. n° 74/2002.

Il fenomeno dei gruppi di società è stato definito e disciplinato da norme sia nazionali che comunitarie.
Si fa riferimento all’art. 2359 c.c., contenente la definizione di società controllate e collegate e al D.Lgs. n° 74/2002, attuativi della direttiva 22 settembre 1994, 94/45/CE del Consiglio Europeo, relativa all’istituzione di procedure di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Con il D.Lgs. 276/2003 viene prevista la possibilità di delegare alle società capogruppo o ai consorzi, rispettivamente da parte di società controllate e collegate o di soggetti consorziati, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, senza che ciò possa rilevare ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative (che rimangono) in capo alle singole società datrici di lavoro.
Quindi la funzione dell’amministrazione del personale può essere esercitata dalla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate oppure dai consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa, per tutte le consorziate.

Per quanto attiene la rilevanza che il gruppo può avere sul rapporto di lavoro, è importante osservare che le società collegate si configurano quando imprese formalmente distinte operino, nei fatti, in modo del tutto promiscuo.
Ciò può verificarsi nel caso in cui tali società, ciascuna con una propria autonoma ragione sociale, una propria sede legale, un proprio titolare, ecc., abbiano in concreto numerosi elementi in comune.
Proprio per queste ragioni la giurisprudenza riconosce che più società possono essere considerate come un unico soggetto giuridico, con tutte le conseguenze che ne conseguono, nel caso in cui la formale separazione delle società stesse costituisca semplicemente un mezzo per “aggirare” alcune norme di legge inderogabili, quali quelle che tutelano i lavoratori dal licenziamento e dall’applicabilità delle norme previste dal Titolo III della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Nel caso di gruppi costituenti società collegate, possono determinarsi situazioni in cui i lavoratori vengano trasferiti all’interno del gruppo stesso. Anche questo fenomeno genera aspetti e problematiche che debbono essere attentamente valutate.

 

Normativa

  • Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
  • Decreto Legislativo 2 aprile 2002, n. 74
  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)

 

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Scheda di approfondimento

La disciplina introdotta dall’art. 31 D.Lgs. 276/2003 in realtà nulla aggiunge e nulla toglie rispetto al punto in cui la giurisprudenza (nello sforzo elaborativo fino ad ora compiuto in assenza di qualsivoglia disciplina) è giunta.

Il terzo comma dell’art. 31, infatti, sembra semplicemente confermare quanto già previsto dalla normativa previgente e in particolare dalla Legge n. 12/79: tale legge, all’articolo 7 prevede infatti che “l’affidamento ai consulenti del lavoro delle attività” legate all’amministrazione del personale “non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”.
In buona sostanza l’affidamento alla capogruppo (o al consorzio) della funzione di amministrare il personale della società controllata, collegata (o della consorziata) non implica che la responsabilità legata a tali adempimenti passi alla prima (o al primo); va da sé che, ad esempio, per gli errori contabili nell’elaborazione dei cedolini, per l’omesso versamento dei contributi, per la scorretta tenuta dei libri e dei documenti di lavoro continuerà a rispondere – sia contrattualmente sia legislativamente – la datrice di lavoro ovvero la società controllata, collegata o consorziata.

E’ noto che nelle cause di lavoro la materia dei gruppi di società viene a rilevare quando si intenda ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro ai fini, ad esempio, della sussistenza di un dato requisito dimensionale.
E si ritiene al riguardo che la nuova disciplina non abbia inciso sui termini della questione.
Rimangono quindi fermi i principi sanciti dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui gli elementi indicatori (o indici) dell’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro sono:

  • l’unicità della struttura organizzativa e produttiva
  • l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune
  • il coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune
  • l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

Da punto di vista pratico, quando risultino sussistenti gli indici sopra indicati è possibile proporre una causa contro le varie società che fanno parte del gruppo, per sostenere l’esistenza di un solo soggetto, cui imputare tutti i rapporti di lavoro.
Ciò può risultare necessario quando le singole realtà aziendali non superino ciascuna i 15 addetti e non sia quindi applicabile la normativa ad esempio dell’art. 18 Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
Allo stesso modo la rilevanza del gruppo come unica entità può rilevare al fine di accedere agli ammortizzatori sociali.

A fronte di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo adottati da società appartenenti ad un gruppo, è possibile impugnare il licenziamento anche nei confronti della società controllante e nei confronti di altre società del gruppo quando, presso di esse, il lavoratore possa essere utilmente impiegato.

L’impugnativa del licenziamento anche nei confronti della società capogruppo si giustifica col fatto che, quand’anche non ci siano gli elementi per sostenere l’esistenza di un gruppo come unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, le scelte organizzative della controllata che ha provveduto al licenziamento, in ogni caso, sono condizionate dalla controllante o in virtù del possesso della maggioranza delle quote societarie o in virtù del penetrante coordinamento organizzativo che la controllante esercita sulle altre società del gruppo.
E’ quindi legittimo sostenere, in questi casi, che il cosiddetto obbligo di repechage sia esteso quantomeno alla controllante ed eventualmente alle altre società del gruppo.

 

Società collegate e loro rilevanza nel rapporto di lavoro

Le società collegate si configurano quando imprese formalmente distinte operino, nei fatti, in modo del tutto promiscuo; ciò può verificarsi nel caso in cui tali società, ciascuna con una propria autonoma ragione sociale, una propria sede legale, un proprio titolare, ecc., abbiano in concreto numerosi elementi in comune.
Tali elementi possono essere beni materiali, quali i locali, le apparecchiature, la mensa aziendale, il centralino, la reception, il magazzino, ecc., se non addirittura interi settori, anche di notevole importanza nella gestione aziendale, quali, ad esempio, il management, l’ufficio del personale, l’amministrazione, ecc.

Un’altra forma con cui si può manifestare il collegamento di imprese è sicuramente quella dell’utilizzazione in comune, da parte delle stesse, dei rispettivi dipendenti.
Ciò si verifica, in sostanza, quando un lavoratore, formalmente assunto alle dipendenze di una società, si trovi abitualmente ad operare anche per una diversa società facente capo al medesimo gruppo, prendendo ordini dai responsabili della stessa e, più in generale, trovandosi inserito, contemporaneamente, nella struttura delle due società, senza che sia possibile un’effettiva distinzione dell’attività da lui svolta per l’una o per l’altra.
In ogni caso, anche accertato che due società sono riconducibili ad un’unica realtà imprenditoriale, non è semplice stabilire le conseguenze di una simile circostanza, specie sui rapporti di lavoro dei singoli dipendenti.

In linea di principio, si ritiene che i rapporti giuridici facenti capo a società diverse debbano rimanere separati, riguardando soggetti tra loro distinti e dunque dotati di una propria autonomia. In tal senso, il lavoratore potrebbe avanzare rivendicazioni solo esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro.
Peraltro, tale principio generale incontra un limite ben preciso, ed è quello della legittimità delle ragioni che inducono a suddividere in due o più società un’impresa che opera in modo unitario.
Infatti, la giurisprudenza riconosce che più società possono essere considerate come un unico soggetto giuridico, con tutte le conseguenze che ne conseguono, nel caso in cui la formale separazione delle società stesse costituisca semplicemente un mezzo per “aggirare” alcune norme di legge inderogabili, quali quelle che tutelano i lavoratori dal licenziamento.

Per esempio, si dovrebbe accertare se il “frazionamento” della società è stato attuato al solo di fine di avere due “piccole imprese”, ciascuna con meno di sedici dipendenti.
Questo è infatti il numero minimo di dipendenti che un’impresa deve avere perché, nel caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro possa essere condannato non solo al risarcimento del danno, ma anche alla riammissione in servizio del lavoratore illegittimamente allontanato.
Una volta appurato che la divisione dell’unica impresa in più società è determinata unicamente dalla volontà di poter licenziare più agevolmente i propri dipendenti, si potrebbe intravedere, in tale distinzione, un intento illegittimo.
Conseguentemente, al fine di impedire che la tutela legale del posto di lavoro venga scavalcata con un espediente, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle “due” società potrebbero essere tutti attribuiti al “gruppo” costituito dalle due imprese, considerato come un unico soggetto.
In tale ipotesi, il numero dei dipendenti (rilevante per i motivi sopra indicati) andrebbe calcolato non soltanto con riferimento alla società che ha intimato il licenziamento, bensì sommando i lavoratori delle due società; le conseguenze di un’eventuale dichiarazione di illegittimità del licenziamento a lui intimato sarebbero allora ben diverse.

In questa prospettiva si sta ponendo, sia pur timidamente, anche la Corte di cassazione.
La sentenza n. 3136 dell’1/4/99 parte dalla premessa che il collegamento tra imprese dello stesso gruppo non fa venir meno l’autonomia delle singole società del gruppo; conseguentemente, gli obblighi giuridici relativi ad un determinato rapporto di lavoro alle dipendenze di una società del gruppo non si estendono alle altre società del medesimo gruppo.
D’altra parte, questa regola generale incontra un’importante eccezione, che si verifica nel caso in cui vi sia una simulazione, ovvero quando la frammentazione sia preordinata per frodare la legge.
Fin qui niente di nuovo, giacché la Corte di cassazione era già pervenuta ad una simile conclusione che, come è agevole comprendere, non è idonea a realizzare risultati positivi, stante la difficoltà di provare la simulazione.
La novità della sentenza citata sta nel fatto che sono indicati i criteri che il giudice deve seguire per accertare la simulazione e, quindi, l’esistenza di un unico rapporto di lavoro tra un dipendente e tutte le società del gruppo.

Infatti, la Corte ritiene che la prova della simulazione possa essere fornita dimostrando:

  • l’unicità della struttura organizzativa e produttiva
  • l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune
  • un coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune
  • l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell’attività del lavoratore.

Come si vede, a seguito della citata sentenza il lavoratore non è più obbligato a rendere l’impossibile prova della simulazione; al contrario, è sufficiente provare alcuni indici presuntivi, dai quali la simulazione viene indirettamente desunta.

 

Problemi pratici che il gruppo societario può comportare nei confronti del lavoratore

Il fenomeno del gruppo societario comporta alcuni problemi, oltre a quelli di cui si è parlato precedentemente.
Infatti, è sempre più diffusa, nell’ambito dei gruppi societari, la pratica di spostare il personale da una società del gruppo ad un’altra: si tratta dunque di capire come ciò possa avvenire.

Un primo dubbio da chiarire è se il lavoratore, passando alle dipendenze di un’altra società del gruppo, possa mantenere inalterato il suo rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria società, o se il passaggio debba essere formalizzato mediante una nuova assunzione da parte della nuova società.
Di regola, il passaggio da una società all’altra viene formalizzato mediante una vera e propria assunzione, con contestuale risoluzione del rapporto alle dipendenze dell’originario datore di lavoro.
In un caso come questo, il lavoratore deve accertarsi che nella nuova lettera di assunzione non sia previsto il patto di prova (altrimenti, al termine del periodo di prova, potrebbe essere licenziato), che siano garantiti un livello di inquadramento e una retribuzione almeno pari a quelli precedenti, che sia riconosciuta convenzionalmente l’anzianità precedentemente maturata (infatti, l’anzianità è utile alla maturazione degli scatti, nonché – di solito – alla fruizione di una maggiore quantità di ferie e alla possibilità di utilizzare un più lungo termine di comporto per il caso di malattia).

Potrebbe anche capitare che, invece, il passaggio non sia formalizzato mediante una nuova assunzione.
In questo caso, si tratta però di un distacco, che si verifica appunto quando un lavoratore viene comandato presso un diverso datore di lavoro, per un determinato periodo di tempo e nell’interesse del distaccante.
Questo è dunque un caso diverso da quello precedente, se non altro perché il lavoratore è destinato, al termine del distacco, a tornare alle dipendenze dell’originario datore di lavoro.

Un altro problema riguarda il pagamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Nel caso del distacco, il problema non si pone, perché l’originario rapporto di lavoro non si risolve e, dunque, il lavoratore non può avanzare alcun diritto in ordine al pagamento di questo emolumento.
Al contrario, nel caso in cui il passaggio del lavoratore al nuovo datore di lavoro venga formalizzato mediante una nuova assunzione, teoricamente il pagamento della somma in questione è dovuto, perché si verifica la risoluzione del rapporto.

Tuttavia, accade non di rado che, trattandosi di società dello stesso gruppo, il TFR non venga corrisposto subito, ma venga posto a carico del nuovo datore di lavoro: quando si risolverà il rapporto con questo datore di lavoro, egli dovrà pagare anche la quota di TFR precedentemente maturata.
Non c’è una regola per decidere se sia preferibile il pagamento immediato, ovvero rimandato del TFR: la decisione dipenderà dall’esigenza del lavoratore di disporre subito di quella somma di denaro.
Pertanto, il lavoratore, di volta in volta, potrà contrattare il pagamento immediato del TFR, ovvero chiedere che lo stesso sia posto a carico del nuovo datore di lavoro, sulla base delle proprie personali esigenze.

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di gruppi di impresa e società collegate

In genere

  1. Il collegamento economico formale tra imprese gestite da società dello stesso gruppo non basta a estendere gli obblighi dei lavoratori subordinati dall’una all’altra senza la prova di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro subordinato. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato. (Cass. 26/8/2016 n. 17368, Pres. Nobile Est. Venuti, in Lav. nella giur. 2016, 1121)
  2. Il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare, anche all’eventuale fine della valutazione della sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione è stata ravvisata ogni volta che vi sia una situazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rilevare l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; 2b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo differenziato e contemporaneo in favore dei vari imprenditori. (Trib. Milano 13/10/2014, Giud. Ravazzoni, in Lav. nella giur. 2015, 316)
  3. Il collegamento economico funzionale tra persone giuridiche facenti parte del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse si debbano estendere anche all’altra a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte nel senso che la stessa si è svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Trib. Milano 10/5/2013, Giud. Greco, in Lav. nella giur. 2013, 853)
  4. Chi invoca il collegamento societario, con conseguente imputazione unitaria al gruppo dei diversi rapporti di lavoro, deve provare non solo l’identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e l’indifferenziato passaggio da una all’altra del personale dipendente. (Trib. Milano 2/4/2012, Giud. Lualdi, in Lav. nella giur. 2012, 830)
  5. In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti della società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale spettante alla stessa sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione nel quale l’attività lavorativa è inserita con carattere di subordinazione. (Cass. 29/11/2011 n. 25270, Pres. Roselli Est. Meliadò, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di G. Razzolini, “La Corte di Cassazione aggiorna i criteri elaborati dalla giurisprudenza per distinguere fra gruppo fraudolento e gruppo genuino”, 375, e in D&L 2012, con nota di Marco Biasi, “La concezione realistica del datore di lavoro nei gruppi di imprese e il principio di prevalenza del datore di lavoro “effettivo” sul datore di lavoro “apparente”, 711)
  6. Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. (Cass. 9/12/2009 n. 25763, Pres. Roselli Est. Nobile, in Riv giur. lav. e prev. 2010, con commento di Giuspeppe Cannati, 264)
  7. Il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore e una disse, devono essere estesi anche alle altre, a meno che non riscontri una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i diversi soggetti del collegamento e che ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti. A tal fine rileva l’esistenza di alcuni requisiti essenziali: l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione delle attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e di un correlativo interesse, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività dalle singole imprese verso uno scopo comune, l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle diverse imprese. (Trib. Milano 24/3/2009, Est. Bianchini, in Orient. Giur. Lav. 2009, 168)
  8. Il collegamento economico funzionale fra le imprese gestite da società di un medesimo gruppo non è di per se sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore e una di esse, devono essere estesi anche alle altre a meno che si riscontri una simulazione e una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i diversi soggetti del collegamento e che ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti. A tal fine rileva l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione delle attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e di un correlativo interesse, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune, l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da partre delle varie società titolari delle diverse imprese. (Trib. Milano 25/7/2008, d.ssa Bianchini, in Lav. nella giur. 2009, 94)
  9. Qualora il rapporto di collegamento societario risulti caratterizzato da identità della struttura organizzativa soggettiva, dalla non distinzione tra le due strutture produttive e dall’indifferenziato passaggio da una all’altra del personale dipendente, il rapporto di lavoro deve venire imputato unitariamente al gruppo. (Trib. Milano 28/6/2008, Est. Mariani, in Orient. della giur. del lav. 2008, 650)
  10. Il possesso da parte di una società delle azioni di altre non è sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso tra il lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. (Trib. Milano 13/11/2007, Rel. Vitali, in Lav. nella giur. 2008, 739)
  11. Le relazioni tra più società appartenenti allo stesso “gruppo” danno vita a un unico centro d’imputazione di rapporti giuridici allorché si accerti l’esistenza di plurimi indici di collegamento economico-funzionale, quali l’identità degli amministratori, della sede sociale, di parte dei soci, di marchio e di settore operativo e anche l’eventuale assenza di un intento fraudolento in capo alle singole società non esclude, in presenza di tali sintomatici elementi di collegamento, l’individuazione di un unico fronte datoriale. (Corte app. Venezia 17/5/2007, Pres. ed Est. Santoro, in D&L 2007, con nota di Yara Serafini, “Il fronte datoriale nel gruppo di imprese: uno … o centomila?”, 1155)
  12. Qualora più società, formalmente distinte, facciano capo allo stesso soggetto giuridico e/o alle stesse persone fisiche e operino, sul piano organizzativo e produttivo, con modalità tali da evidenziare la loro sostanziale unicità, si deve ritenere che le stesse costituiscano una struttura omogenea e unitaria e un unico complesso aziendale. (Trib. Milano 23/10/2006, Est. Martello, in D&L 2007, con nota di Andrea Bordone, “Presupposti e conseguenze del collegamento societario in materia di licenziamento”, 223)
  13. Nel caso di collegamento economico tra società datrici di lavoro, salve le ipotesi simulatorie, a una pluralità di soggetti societari esercenti i poteri del datore corrisponde una pluralità di rapporti. (Cass. 5/9/2006 n. 19036, Pres. Mileo Rel. Roselli, in Riv. it. dir. lav. 2007, con nota di Maddalena Rosano, “Ancora sulla rilevanza del collegamento societario al fine dell’imputabilità del rapporto di lavoro”, 663)
  14. Un gruppo di società realizza un’unicità di impresa – con conseguente esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – quando il frazionamento di un’unica attività tra più soggetti economicamente collegati è simulato e posto in essere in frode alla legge. A tale conclusione si può pervenire ove ricorrano i seguenti requisiti: a) unicità di struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese e correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico-produttivo e finanziario tale da far individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società del gruppo, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore di vari imprenditori. (App. Milano 21/6/2006, Pres. Castellini Rel. Curcio, in Lav. nella giur. 2007, 526)
  15. Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a fare ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratpore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico – funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzatia e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggettivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Cass. 15/5/2006 n. 11107, Pres. senese Est. De Matteis, in Lav. nella giur. 2006, 1224, e in Dir. e prat. lav. 2007, 132)
  16. È irrilevante il collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da società di un unico gruppo a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. (Corte appello Torino 7/4/2005, in Lav. nella giur. 2005, 1098)
  17. Chi invoca il collegamento societario, con conseguente imputazione unitaria al gruppo dei diversi rapporti di lavoro, deve provare non solo l’identità della struttura organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e l’indifferenziato passaggio da una all’altra del personale dipendente. (Corte d’appello Milano 9/2/2004, Pres. ed est. Mannacio, in D&L 2004, 63)
  18. Il fenomeno del collegamento economico di più imprese facenti capo a soggetti diversi, realizzato con diverse modalità, assume nel nostro ordinamento una limitata rilevanza giuridica, non incidente, comunque, sulla titolarità dei rapporti facenti capo a ciascuna delle imprese dotate di propria personalità, salvo che la moltiplicazione dei soggetti che gestiscono quella che sul piano economico può definirsi come unica impresa sia stata operata in frode alle disposizioni imperative di legge a tutela dei lavoratori dipendenti, oppure che tra tali soggetti si sia instaurato(Trib. Milano 14/1/2003, Est. Ianniello, in Lav. nella giur. 2003, 692) un rapporto di intermediazione vietata oppure ancora salva che si realizzi nei fatti una confusione nell’esercizio dell’impresa (con scambio continuo di dipendenti, travaso di capitali, scambio di clienti e fornitori, etc.) da non potersi individuare sul piano giuridico l’area di pertinenza di uno o dell’altro soggetto imprenditore.
  19. Il collegamento tra società il quale implichi la gestione di attività economiche coordinate configura un fenomeno di mero fatto, che non vale ad attribuire la titolarità del rapporto di lavoro a un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di lavoro. Va fatta salva la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – ai fini dell’applicabilità della cd. tutela reale del lavoratore licenziato – ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi della società del gruppo mediante interposizioni fittizie, ovvero reali ma fiduciarie, ovvero vi sia un’illecita interposizione di manodopera ex art. 1 L. 23/10/60 n. 1369 (Cass. sez. lav. 10 novembre 1999 n. 12492, pres. Sciarelli, est. Vidiri, in D&L 2000, 160, n. Muggia, Società collegate e onere probatorio sulle dimensioni dell’impresa: il formalismo come unico criterio interpretativo; in Riv. Giur. Lav. 2001, pag. 49, con nota di Madera, La prova dei limiti dimensionali nel collegamento di società come prodromo dell’applicabilità della tutela reale del posto di lavoro)
  20. Perché venga affermata l’esistenza di un unico rapporto di lavoro fra un dipendente e più datori di lavoro, tali da formare un gruppo così strettamente collegato da costituire unico centro d’imputazione di rapporti giuridici, occorre che ricorrano i seguenti requisiti: a) l’unicità delle strutture organizzative e produttive; b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, con correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo differenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell’attività del lavoratore (Cass. 1/4/99 n. 3136, pres. Sommella, est. Dell’Anno, in D&L 1999, 585, n. Tagliagambe, Giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito in materia di società collegate)
  21. Il collegamento economico funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro – anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – ogni volta che ricorra una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti (Cass. 1/4/99 n. 3136, pres. Sommella, est. Dell’Anno, in D&L 1999, 585, n. Tagliagambe, Giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito in materia di società collegate)
  22. Nel caso di licenziamento illegittimo, ai fini dell’accertamento del requisito occupazionale previsto per l’applicazione dell’art. 18 SL, va ritenuta l’unicità dell’impresa, con conseguente cumulo del numero dei lavoratori complessivamente occupati, qualora risulti l’esistenza di un frazionamento fittizio tra più società collegate di un’unica attività di impresa facente capo a un unico centro di interessi e caratterizzata dalla contemporanea esecuzione delle prestazioni lavorative a favore di tutte le società del gruppo (nella fattispecie, è stata attribuita rilevanza decisiva all’identità degli amministratori delle società collegate, all’espletamento di operazioni strettamente complementari sotto l’aspetto produttivo, all’impiego promiscuo del personale delle società collegate e allo svolgimento dell’attività produttiva nei locali comuni) (Trib. Milano 24/4/98, pres. ed est. Mannacio, in D&LAncora sul collegamento societario) 1998, 729, n. SCORCELLI,
  23. Nel caso di società collegate caratterizzate dall’identità tra le persone che ne curano l’amministrazione e la gestione, dall’utilizzazione promiscua delle strutture aziendali e del personale e, più in generale, dalla sostanziale compenetrazione delle rispettive aziende è configurabile, a prescindere dall’esistenza di un intento elusivo, un unico complesso aziendale ai fini dell’applicazione delle norme a tutela della stabilità del posto di lavoro; pertanto, la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento per soppressione del posto di lavoro e l’impossibilità di evitare il licenziamento mediante l’assegnazione al lavoratore di mansioni equivalenti devono essere valutate in relazione all’intero complesso aziendale, con la conseguenza che l’omesso riferimento a tale valutazione nella lettera di recesso rende il licenziamento illegittimo siccome privo di idonea motivazione (Pret. Milano 19/1/98, est. Martello, in D&L 1998, 728, n. SCORCELLI, Ancora sul collegamento societario)
  24. Per accertare l’esistenza di un collegamento societario tra due o più società, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito o di una fraudolenta distinzione di soggetti giuridici, essendo invece sufficiente che tra le diverse società sussistano elementi di fatto che caratterizzino il collegamento, come ad esempio, l’unicità dell’oggetto sociale, la coincidenza degli organi rappresentativi delle singole società, l’espletamento dell’attività di tutte le società all’interno di un medesimo locale, la gestione di tutte le attività amministrative da parte delle impiegate di una società (nella fattispecie, è stato ritenuto che pone in essere un comportamento antisindacale il datore di lavoro che, pur non possedendo i requisiti dimensionali di cui all’art.24, L. 23/7/91 n. 223, appartenga a un gruppo di società che, nel suo insieme, soddisfi il citato requisito dimensionale, e che licenzi almeno 5 lavoratori senza rispettare la procedura prevista dall’art.4 legge citata) (Pret. Milano 7/1/98, est. Atanasio, in D&L 1998, 379, n. MENSI, Collegamento societario e limiti dimensionali relativi all’applicazione della procedura di mobilità)
  25. La formale frammentazione d’una impresa in più aziende collegate fra loro per unicità di gestione, strutture materiali, personale e sede, non può essere utilizzata a discapito dei diritti del lavoratore connessi al requisito dimensionale dell’impresa, di guisa che, pur non potendo il dipendente pretendere il riconoscimento della titolarità del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso da quello formalmente individuato, ove non ricorrano ipotesi di simulazione o di frode alla legge nella frammentazione predetta, tuttavia egli ha in ogni caso il diritto di beneficiare della normativa che gli riconosca una più intensa tutela in ragione delle complessive maggiori dimensioni occupazionali in cui opera l’impresa attraverso le singole aziende collegate fra loro (Pret. Nola, sez. Acerra, 6/8/97, est. Lombardi, in D&L 1998, 170)
  26. Il collegamento tra società configura un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, anche ai fini della responsabilità patrimoniale per la prestazione svolta dai lavoratori, qualora i rapporti di lavoro vengano realizzati con le medesime caratteristiche, nel medesimo luogo, nello svolgimento delle stesse mansioni aventi identici oggetto e fruitori, e siano privi di soluzione di continuità (Pret. La Spezia 28/2/97, est. Ghinoy, in D&L 1997, 591)
  27. Il collegamento tra società, pur non dando luogo a un unico centro di imputazione di rapporti diverso dalle singole società collegate, rileva, ai fini del calcolo del requisito numerico necessario per l’applicabilità dell’art. 18 SL, qualora siano accertati una simulazione o una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi di una delle società mediante interposizioni fittizie o reali ma fiduciarie e l’espletamento di un’unica e indistinta attività imprenditoriale (Pret. Trento 5/7/96, est. Flaim, in D&L 1997, 162, nota AMATO, Ancora in tema di collegamento societario e applicabilità della tutela reale alle imprese del gruppo)
  28. Va ritenuta l’unicità dell’azienda, ai fini del requisito numerico per la sussistenza della c.d. tutela reale avverso un licenziamento illegittimo, laddove le diverse società siano dirette dalla stesa persona in unico contesto spaziale, la direzione del personale sia accentrata in una sola di esse, il magazzino sia comune e non fatturi distintamente i tempi di lavoro, i dipendenti svolgano attività lavorativa indistintamente a beneficio di tutte le società (Pret. Milano15/1/96, est. Frattin, in D&L 1996, 754. In senso conforme, v. Pret. Milano 11/12/95, est. Vitali, in D&L 1996, 510)
  29. Al fine di ritenere l’unicità di impresa per l’applicazione del requisito dimensionale di cui all’art. 18 S.L., non è necessario individuare una fraudolenta distinzione di soggetti giuridici, essendo sufficiente che tra le diverse società sussistano rilevanti connessioni in relazione ad aspetti economico – organizzativi (Pret. Pistoia 25/9/95, est. Amato, in D&L 1996, 511, nota Ghinoy, Un nuovo approccio nella valutazione del collegamento societario)
  30. Perché venga affermata l’esistenza di un unico rapporto di lavoro tra un dipendente e più datori di lavoro, o comunque tali da formare un gruppo così strettamente collegato da costituire un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, occorre che ricorrano i seguenti requisiti: l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinti imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell’attività del lavoratore (Cass. 22/2/95 n. 2008, pres. Alvaro, est. Mileo, in D&L 1995, 988)
  31. Ai fini dell’accertamento del requisito numerico, per l’applicazione dell’art. 18 SL, il collegamento tra società nell’ambito dei rapporti di gruppo (che di per sé non ha, sul piano giuridico, effetti unificanti) rileva, allorché vi sia una simulazione, ovvero una preordinazione in frode alla legge, del frazionamento fra vari soggetti di un’unica e ininterrotta prestazione lavorativa o quando siano configurabili interposizioni fittizie o, viceversa, reali, ma fiduciarie, rivolte all’artificiosa frammentazione di un rapporto sostanzialmente unitario (Cass. 7/7/94 n. 6420, pres. Donnarumma, est. Rapone, in D&L 1995, 688, nota MUGGIA, Società collegate e rapporto di lavoro: un fenomeno carsico)