Codatorialità, la Cassazione ribadisce: configurabile anche tra gruppi genuini

25 Settembre 2025

Corte di Cassazione, sentenza 25 settembre 2025, n. 26170

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una lavoratrice, dipendente della società di un gruppo, da questa licenziata nell’ambito di una procedura collettiva e reintegrata in una diversa causa, aveva convenuto in giudizio anche altre società riconducibili allo stesso gruppo, chiedendo l’accertamento dell’illegittima intermediazione di manodopera ovvero, in subordine, della sussistenza di un rapporto di lavoro unico con il gruppo nel suo complesso, prospettando quindi la ricorrenza di una situazione di codatorialità (utile per attivare la responsabilità solidale di tutte le società con riguardo alla disposta reintegrazione). La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della lavoratrice avverso la decisione di rigetto delle domande, richiama i principi affermati dalla propria giurisprudenza più recente, osservando che: (i) la codatorialità può sussistere non solo nei casi di frazionamento fraudolento del gruppo, ma anche in presenza di gruppi genuini, quando vi sia effettiva integrazione organizzativa, produttiva ed economico-funzionale e la prestazione lavorativa sia condivisa tra più società del gruppo nell’interesse comune; (ii) l’effetto dell’accertamento è la configurazione di una obbligazione solidale a carico di tutte le società utilizzatrici della prestazione, con riguardo sia al pagamento delle retribuzioni sia alla tutela contro i licenziamenti illegittimi; (iii) la Corte d’appello ha nel caso in esame errato nel richiedere la prova di un intento fraudolento e nel non valorizzare, invece, gli elementi di integrazione e di effettiva utilizzazione comune della lavoratrice, incorrendo in un vizio di sussunzione; (v) spetta pertanto al giudice di rinvio verificare, alla luce di tali principi, se nel caso concreto ricorrano i presupposti per riconoscere la codatorialità tra le società del gruppo rispetto al ricorrente.