Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 1577 del 13/12/2013

13 Dicembre 2013

Rito c.d. Fornero – Giudice – Incompatibilità – Sussiste

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Corte d’appello di Milano 13 dicembre 2013 n. 1577

Abstract

E’ NULLA la SENTENZA pronunciata dal giudice in sede di OPPOSI-ZIONE all’ordinanza da lui stesso emessa nella precedente fase sommaria del procedimento speciale di impugnazione del LICENZIAMENTO.

Commento

La Corte d’appello di Milano, in assenza di una precisa presa di posi-zione della legge Fornero (cfr. L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 48 e ss.), ar-gomenta la decisione dalla ritenuta assimilazione del procedimento speciale (articolato in una fase a cognizione sommaria e nella successiva a cognizione piena) previsto per l’impugnazione del licenziamento a quello di cui all’art. 28 S.L., con la conseguente applicazione della regola della necessaria alterità del-la persona fisica del giudice nelle due fasi, secondo i principi del giusto pro-cesso a suo tempo ricordati da Corte Cost. n. 387/1999.
Da segnalare, al riguardo, che recentemente, con atto del 13 dicembre 2013, anche un giudice del Tribunale di Milano ha chiesto al presidente dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi a norma dell’art. 51, secondo comma c.p.c., in quanto investito dell’opposizione alla ordinanza da lui stesso pronun-ciata nella fase sommaria del procedimento previsto in materia di impugna-zione del licenziamento.