Corte di cassazione, ordinanza 1° marzo 2022 n. 6715
1 Marzo 2022
Competenza territoriale del luogo di costituzione del rapporto: quello della firma contestuale della lettera d’assunzione prevale su quello di ricezione della lettera nella sede dell’impresa proponente.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La sentenza ribadisce il principio anche di recente affermato con l’ordinanza n. 37987/2021 (in questa Newsletter n. 22 del 2021), precisando che sono sufficienti elementi presuntivi della sottoscrizione contestuale per escludere il ricorso al criterio del luogo in cui il datore di lavoro proponente riceve l’accettazione del lavoratore.