Corte di cassazione, sentenza 11 marzo 2015 n. 4874
La scelta del lavoratore dell’indennità di 15 mensilità della retribuzione, fatta anche prima o durante il giudizio d’illegittimità del licenziamento, non è più revocabile in favore della reintegrazione.
Riassumendo lo sviluppo che ha avuto nel tempo l’analisi dell’istituto dell’opzione di cui all’art. 18, 5° comma dello Statuto dei lavoratori, la Corte giunge alla conclusione, alla stregua della giurisprudenza più recente, che dall’illegittimità del licenziamento in regime di stabilità reale derivino in capo al lavoratore due diritti autonomi e distinti tra di loro alternativi, quello alla reintegrazione e quello all’indennità sostitutiva, escludendo che il secondo diritto dipenda dall’accertamento del primo e quindi che nasca solo a seguito della sentenza definitiva di reintegrazione. Di tale principio la Corte ha fatto applicazione in un caso in cui il dipendente illegittimamente licenziato, dopo aver optato per la reintegrazione a seguito della sentenza di primo grado a lui favorevole, aveva poi preteso – nel seguito della vicenda giudiziaria, che aveva visto la riforma della prima decisione, la cassazione con rinvio della sentenza di riforma e infine la conferma della sentenza di primo grado da parte del giudice di rinvio – l’indennità sostitutiva in luogo della reintegrazione.
Sezione: rapporto di lavoro.