Corte di cassazione, sentenza 13 maggio 2015 n. 9802
13 Maggio 2015
Ancora sul carattere relativo del principio d’immediatezza della contestazione disciplinare.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
In un giudizio d’impugnazione del licenziamento disciplinare di un dipendente bancario per avere effettuato operazioni anomali di finanziamento di terzi, la Corte ribadisce che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, la cui violazione comporta la nullità della successiva sanzione disciplinare, va inteso in senso relativo, per tener conto delle ragioni obbiettive che possano aver ritardato la percezione o il definitivo accertamento e la valutazione dei fatti contestati.
Sezione: rapporto di lavoro