Corte di cassazione, sentenza 13 maggio 2016 n. 9904
13 Maggio 2016
Il controllo, mediante badge, delle entrate e uscite dei dipendenti deve trovare il necessario consenso delle r.s.a., a norma dell’art. 4, secondo comma, S.L.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
Argomenta infatti la Corte che tale rilevazione dei dati di entrata e di uscita dall’azienda mediante una apparecchiatura di controllo predisposta dal datore di lavoro, sia pure anche a vantaggio dei dipendenti, consentendo la trasmissione alla centrale operativa di tutti i dati acquisiti mediante lettura magnetica del badge, è utilizzabile anche per la verifica a distanza dell’osservanza dell’orario di lavoro e quindi della correttezza della prestazione.
Sezione: rapporto di lavoro