Corte di cassazione, sentenza 23 giugno 2016 n. 13049

23 Giugno 2016

L’art. 33 C.C.N.L. aziende di credito, impone al dipendente la comunicazione immediata al datore dell’esistenza a suo carico di indagini penali, di un’informazione di garanzia o dell’esercizio dell’azione penale per determinati reati e non anche dello sviluppo successivo della relativa vicenda penale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un’azienda di credito aveva licenziato un proprio dipendente in base all’accusa di non aver comunicato la proposizione da parte del P.M. dell’appello avverso la sentenza della Corte d’assise che lo aveva assolto da un grave reato. Contrariamente a quanto sffermato dai giudici di merito, la Corte, in base ad una piana lettura del C.C.N.L. applicabile, ha viceversa ritenuto che, avendo il dipendente adempiuto all’obbligo d’immediata comunicazione dell’esercizio nei suoi confronti dell’azione penale, non fosse poi tenuto ad analogo obbligo per quanto riguarda il successivo sviluppo del processo penale. – Sezione: rapporto di lavoro.