Corte di cassazione, sentenza 24 giugno 2015 n. 13116

24 Giugno 2015

In caso d’impugnazione di un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare che esso è fondato su effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e non finalizzato a un mero incremento di profitti nonché l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva ritenuto giustificato il licenziamento di una lavoratrice avvenuto nel 2005, adducendo esigenze riorganizzative risultanti da un accordo sindacale del 2002. Nel cassare la sentenza, affermando che la giustificazione del licenziamento deve fondare sugli elementi di fatto esistenti al momento dello stesso, la Cassazione ricorda gli altri principi applicabili al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, richiamando un insieme di sentenze che costituiscono ad oggi l’orientamento più avanzato della Corte in materia e aggiungendo altresì che, oltre a dover provare l’inutilizzabilità del lavoratore in mansioni equivalenti, in ossequio al principio che il licenziamento costituisce una “estrema ratio”, il datore di lavoro deve anche provare di avere offerto al lavoratore mansioni inferiori appartenenti al suo bagaglio professionale, senza peraltro ottenerne il consenso. – Sezione: rapporto di lavoro