Corte di cassazione, sentenza 25 settembre 2015 n. 19037
Legittima l’attribuzione al lavoratore di una diversa qualifica in caso di nuova classificazione del personale dipendente.
A parità di mansioni e di retribuzione, un dipendente con la qualifica di capo ripartizione lamentava che, a seguito di una nuova classificazione del personale adottata dal contratto collettivo, gli era stato attribuito, in base ad una tabella di derivazione annessa al contratto, un parametro inferiore rispetto a quello in precedenza riconosciutogli, assegnato viceversa a coloro che nella precedente classificazione avevano la superiore qualifica di capo area. Pur non avendo mai svolto le mansioni di capo area, il ricorrente pretendeva, a norma dell’art. 2013 cod. civ., di permanere nel parametro in precedenza riconosciutogli come Capo ripartizione. La Corte gli dà torto, rilevando che la norma invocata assicura l’uniformità delle mansioni a fronte del potere di modifica delle stesse da parte del datore di lavoro e non il diritto alla loro qualificazione da parte del C.C.N.L..
Sezione: rapporto di lavoro.