Corte di cassazione, sentenza 8 ottobre 2015 n. 20186
L’assunzione a termine per ragioni sostitutive non sempre richiede l’indicazione del lavoratore sostituito.
La Corte ribadisce infatti che nelle organizzazioni imprenditoriali complesse la necessaria trasparenza, veridicità e immodificabilità della causale del contratto a termine per sostituire personale assente possono essere assicurate dalla specificazione di elementi (da provare in giudizio), quali il luogo della prestazione, il numero e le mansioni del personale assente, il loro diritto alla conservazione del posto etc. La decisione in esame mantiene un qualche interesse anche nel regime attuale che consente l’apposizione di un termine senza indicare la causale, in quanto in tale regime l’eventuale causa sostitutiva del termine esonera il datore dal pagamento di un contributo aggiuntivo.
Commento: rapporto di lavoro.