Corte di cassazione, sentenza 9 marzo 2015 n. 4678

9 Marzo 2015

Nelle procedure di mobilità, la scelta del personale da licenziare è condizionata dall’ambito aziendale del progetto di ristrutturazione comunicato dall’impresa ai sindacati in apertura di procedura.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sentenza è interessante perché sperimenta un approccio parzialmente diverso dal passato in materia di scelta del personale da licenziare nelle procedure di mobilità, con l’istituire un collegamento tra l’ambito aziendale coinvolto dal relativo progetto di ristrutturazione, come comunicato dall’impresa in sede di avvio della procedura (che, ad es., coinvolge l’intero complesso aziendale oppure singole unità produttive) e l’ambito all’interno del quale l’impresa sceglie i dipendenti da licenziare; col risultato di una maggiore trasparenza dell’intera procedura, sia nella fase della trattativa coi sindacati che nella scelta finale del datore di lavoro. Secondo la lettura congiunta degli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 effettuata dalla Corte, all’impresa è consentito, infatti, limitare ad uno o più reparti aziendali la scelta dei lavoratori da licenziare (secondo i criteri convenuti col sindacato o di legge) solo se ciò è coerente col tipo di progetto di ristrutturazione comunicato in sede di avvio della procedura di mobilità, che deve altresì essere giustificato con l’indicazione di specifiche esigenze aziendali, quanto alla limitazione di ambito. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto illegittima la scelta di licenziare i dipendenti di un unico reparto, alla luce del fatto che, in sede di comunicazione di avvio della procedura di mobilità, l’impresa aveva motivato la decisione di riduzione del personale con esigenze che investivano una pluralità di unità produttive aziendali.
Sezione: rapporto di lavoro.