Corte di Giustizia UE, sentenza del 22 settembre 2022, in causa n. C-120/21

22 Settembre 2022

Il diritto alle ferie retribuite non si prescrive se il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di fruirne.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta a luglio 2017, un lavoratore tedesco aveva chiesto il pagamento di un’indennità corrispondente a 101 giorni di ferie annuali retribuite cumulati tra il 2013 e il 2017 e non goduti. Il rifiuto dell’ex datore di lavoro di versare l’indennità aveva dato origine a un contenzioso, nel corso del quale era stato accertato che il lavoratore non era stato messo nelle condizioni di fruire delle ferie annuali nel periodo considerato. A fronte di un’eccezione di prescrizione formulata dal datore di lavoro sulla base dell’art. 195 del codice civile tedesco, in forza del quale le pretese di un creditore si prescrivono tre anni dopo la fine dell’anno in cui è sorto il suo diritto, la Corte federale del lavoro tedesca aveva deciso di sospendere il procedimento e di richiedere l’intervento incidentale della Corte di Giustizia. Nell’enunciare il principio indicato sopra, la Corte di Giustizia, richiamando la propria precedente sentenza 6 novembre 2018 in causa n. C-684/16, in questa NL n. 19/2018, rileva che, se si ammettesse la facoltà in capo al datore di lavoro di invocare la prescrizione dei diritti del lavoratore senza averlo effettivamente posto in grado di esercitarli, ciò equivarrebbe a legittimare un comportamento che determina un arricchimento illegittimo del datore di lavoro a danno dell’obiettivo del rispetto della salute del lavoratore, di cui all’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.