Il dirigente medico ha diritto al pagamento delle ferie al termine del rapporto di lavoro
Tribunale di Torino, 28 marzo 2025
Il Tribunale decide la controversia insorta tra una dirigente medico radiologo e l’Azienda sanitaria, riguardante il diritto al pagamento dell’indennità per ferie non godute. La ricorrente aveva infatti accumulato ferie non usufruite a causa delle esigenze di servizio e della carenza di organico, in particolare durante il periodo pandemico. Il Giudice ha ritenuto che l’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite nel settore pubblico, contrasti con la direttiva europea 2003/88/CE, che garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite e prevede la possibilità di un’indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Nella sentenza viene sottolineato l’obbligo del datore di lavoro di assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie, fornendo le necessarie indicazioni e pianificando adeguatamente l’organizzazione del lavoro; mancando tali elementi nel caso di specie l’Azienda è stata condannata a pagare alla ricorrente l’indennità richiesta, oltre agli interessi legali.