Il silenzio sulla propria inabilità non riduce il risarcimento del licenziamento discriminatorio
Corte di Cassazione, sentenza 2 marzo 2026, n. 4623
La Corte d’appello, confermando la nullità (per discriminazione indiretta) del licenziamento intimato per superamento del comporto “ordinario” a una lavoratrice con disabilità (agevolmente conoscibile dal datore), aveva però ridotto il risarcimento a cinque mensilità, in ragione della mera conoscibilità dell’inabilità, ritenendo altresì che il silenzio della lavoratrice sulla propria condizione attenuasse la colpa datoriale. La Cassazione, accogliendo il ricorso della lavoratrice, afferma che: (i) quando lo stato di disabilità di un dipendente sia conoscibile dal datore secondo ordinaria diligenza e buona fede, sorge l’onere datoriale – prima di procedere al licenziamento per superamento del comporto – di verificare se le assenze siano connesse alla disabilità, attivando in caso positivo l’interlocuzione con il lavoratore per l’adozione dei possibili accomodamenti ragionevoli; in difetto di tale attivazione, l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto si traduce in discriminazione indiretta; (ii) una volta accertata la natura discriminatoria del licenziamento e l’imputabilità dell’inadempimento al datore di lavoro secondo le regole della responsabilità contrattuale, il risarcimento non può essere ridotto valorizzando il silenzio del lavoratore sulla propria condizione di salute, non gravando su di lui un obbligo (né onere) di spontanea comunicazione di dati sensibili.