Licenziamento del somministrato e base di calcolo dell’indennità risarcitoria
Corte di cassazione, sentenza 27 aprile 2026 n. 11278
Il giudizio ha a oggetto, tra l’altro, la determinazione della base di calcolo dell’indennità risarcitoria dovuta a due dipendenti a tempo indeterminato di un’agenzia di somministrazione, collocati prima in disponibilità e quindi licenziati per g.m.o., in ragione della ritenuta impossibilità di reperire loro “per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalità originaria o acquisita”. Ritenuto dai giudici di merito ingiustificato il licenziamento per violazione dell’obbligo di repechage, con applicazione della tutela indennitaria, la Cassazione ricorda anzitutto che la mensilità di retribuzione assunta dalla legge a base del calcolo dell’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo è l’ultima retribuzione di riferimento per TFR. La Corte ne deduce, che ove il dipendente sia in situazione di disponibilità al momento del licenziamento per g.m.o. e tale collocamento (come nel caso in esame) non sia imputabile alla datrice di lavoro, la retribuzione utile per il calcolo del tfr e quindi dell’indennità risarcitoria non possa che essere l’indennità di disponibilità e non la retribuzione percepita nell’ultima missione prima del collocamento in disponibilità.