Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: obbligo di repêchage rafforzato per il lavoratore che assiste un familiare disabile

3 Luglio 2025

Corte di Cassazione, sentenza 3 luglio 2025, n. 18063

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per soppressione del posto promosso da un dipendente che fruiva della legge n. 104/1992 per assistere la moglie invalida all’80% e che aveva rifiutato un’alternativa perché comportante un orario di lavoro diverso da quello del passato e ritenuto più oneroso per lo svolgimento dell’assistenza, pur disponibile a ogni altra collocazione con l’orario consueto, la Corte, cassando la sentenza d’appello che aveva respinto le domande, ricorda la regola dell’onere di repêchage che grava sul datore di lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quale espressione del principio del licenziamento come estrema ratio e afferma che, in caso di lavoratori che prestano assistenza a familiari disabili, tale obbligo assume un rilievo rafforzato: la necessità di garantire la cura del congiunto impone infatti un bilanciamento pregnante tra esigenze produttive e doveri di solidarietà. Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva errato nel non rilevare che dagli atti introdotti in giudizio erano risultate assunzioni successive al licenziamento con l’orario richiesto dal ricorrente, circostanza che dimostrava che la società non aveva adempiuto all’onere su di essa gravante.