Malattia particolarmente grave e comporto nel CCNL logistica

7 Ottobre 2025

Corte di Cassazione, sentenza 7 ottobre 2025, n. 26956

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento per superamento del periodo di comporto nel settore “logistica” la Corte era chiamata a interpretare la norma del contratto collettivo che esclude dal calcolo del comporto i periodi di “malattie particolarmente gravi” occorsi durante un determinato arco temporale. Secondo la Corte – che conferma il rigetto delle domande -, (i) la nozione di “malattia particolarmente grave”, interpretata con i criteri di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., va intesa in senso restrittivo: dalla lettura coordinata delle diverse norme del CCNL e dal confronto con altri contratti emerge l’intento di escludere dal computo del comporto unicamente le patologie che impongono terapie salvavita o comunque trattamenti indispensabili alla sopravvivenza; (ii) l’onere di documentare la ricorrenza di tale condizione grava sul lavoratore, attraverso la prodizione di certificazione medica che attesti la “patologia grave che richiede terapia salvavita”; (iii) comunicazioni informali (es. messaggi WhatsApp al responsabile per aggiornarlo sull’evoluzione della malattia, come accaduto nel caso di specie) non hanno valore medico-legale e non suppliscono alla certificazione.