Nullità del licenziamento per inidoneità fisica temporanea: il lavoratore non ha l’obbligo di dichiarare il proprio stato di salute al momento dell’assunzione

29 Dicembre 2025

Tribunale di Prato, 29 dicembre 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice toscano ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per sopravvenuta inidoneità alla mansione e ha ordinato alla società la reintegrazione nel posto di lavoro. L’azienda sosteneva l’impossibilità di adibire il dipendente (saldatore) alla mansione svolta senza sostenere costi ed investimenti sproporzionati, contestando inoltre al lavoratore di aver taciuto, al momento dell’assunzione, la propria condizione di salute. Il Tribunale ha giudicato infondata la posizione datoriale, affermando che, a fronte di un giudizio medico di idoneità parziale e temporanea, il licenziamento non è percorribile se l’azienda non dimostra l’impossibilità di adottare ragionevoli accomodamenti organizzativi. Il Giudice ha inoltre dichiarato il licenziamento nullo in quanto discriminatorio, ribadendo che la pretesa del datore di conoscere la diagnosi o i dati sanitari del dipendente è in contrasto con la normativa sulla privacy.