Premio aziendale: costituisce discriminazione diretta la mancata equiparazione alle presenze delle assenze dei lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. 104/92 per assistere familiari

24 Febbraio 2026

Corte d’Appello di Milano, 24 febbraio 2026

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello di Milano conferma la sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto che la modalità di erogazione del premio adottata dalla società datrice realizzasse una discriminazione diretta fondata sulla disabilità. La norma del contratto integrativo provinciale di Milano e provincia applicato dalla società prevedeva, infatti, che alcune assenze – quali quelle per infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ricoveri ospedalieri, permessi sindacali e permessi ex d.lgs. n. 151/2001 – venissero computate come giorni di presenza al fine del raggiungimento delle giornate lavorative per ottenere il premio di risultato, non contemplando tuttavia le assenze di coloro che fruivano dei permessi ex L. n. 104/1992 per prestare assistenza ai familiari. La Corte, chiarendo che si ha discriminazione diretta non solo quando la discriminazione viene subita a causa della propria disabilità, ma anche quando una persona la subisce in base alla disabilità del familiare assistito, ha affermato che la mancata equiparazione dell’assenza alla presenza in servizio, per i lavoratori che fruiscono dei permessi ex L. 104/92, integra un’ipotesi di discriminazione diretta in quanto fondata proprio sulla disabilità del soggetto a favore del quale fruiscono dei permessi.