Reintegrazione in caso di nullità del patto di prova

1 Settembre 2025

Corte di cassazione, sentenza 1° settembre 2025 n. 24201

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una dipendente aveva impugnato il proprio licenziamento per mancato superamento della prova, sostenendo la nullità del relativo patto, nel quale non sarebbero state indicate le mansioni di assunzione. In giudizio, respingendo il ricorso della società avverso la decisione di accoglimento della Corte d’appello, la Cassazione, accertata la nullità del patto, ricorda che il rapporto si converte a tempo indeterminato fin dall’inizio, sicché il licenziamento si presenta privo di giustificazione. Quanto alle conseguenze sanzionatorie, la Corte, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 128/24 che aveva esteso la reintegrazione c.d. attenuata nei licenziamenti per g.m.o. nel regime di cui al d.lgs. n. 23/15 all’ipotesi di insussistenza del fatto materiale allegato, rileva il parallelismo tra insussistenza del fatto contestato disciplinarmente, insussistenza del fatto economico e insussistenza del patto di prova, tutti egualmente sanzionabili con la reintegrazione. Anche l’inesistenza del patto di prova, conseguente alla dichiarazione della sua nullità, rappresenta infatti la mancanza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice del licenziamento.