Riconosciuta la natura retributiva di numerose indennità previste per i lavoratori impegnati all’estero

16 Febbraio 2025

Corte d’appello di Firenze, 16 febbraio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso di un ex dipendente di una banca affermando la natura retributiva di numerose voci del cosiddetto “trattamento estero” ai fini del calcolo del TFR, della contribuzione alla previdenza complementare e dell’imponibile per la pensione INPS. Il Collegio ha stabilito che, oltre alle voci già riconosciute dal Giudice di prime cure, come la “Maggiorazione per svolgimento all’estero della funzione”, “Maggiore costo della vita all’estero” e “Indennità estero” devono essere incluse nella base di calcolo anche i maggiori oneri per familiari a carico, il contributo alloggio e il contributo per le spese scolastiche dei figli. Secondo i Giudici, tali somme, essendo corrisposte in misura fissa e continuativa, non costituiscono un mero rimborso di spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro, ma rappresentano un adeguamento della retribuzione per compensare i maggiori oneri e disagi legati alla prestazione lavorativa all’estero.