TFR e indennità variabili nel CCNL autostrade e trafori
Corte di Cassazione, ordinanza 17 novembre 2025, n. 30331
La Corte d’appello aveva respinto le domande di alcuni dipendenti di ricalcolo del t.f.r. per tener conto di elementi retributivi variabili (ma nel caso di specie continuativi), ritenendo che il CCNL autostrade e trafori applicato, elencando gli “elementi della retribuzione”, individui in modo tassativo le voci computabili, tutte diverse da quelle rivendicate. La decisione è annullata con rinvio dalla Cassazione, la quale osserva che: (i) l’elenco dell’art. 22 CCNL è stato già in altra sede interpretato come non tassativo ai fini del t.f.r, individuando solo le voci retributive ordinarie, senza escludere altri emolumenti retributivi legatifino in maniera continuativa alla prestazione, secondo la regola generale dell’art. 2120 c.c.; (ii) proprio perché l’esclusione di una voce costituisce deroga al principio di onnicomprensività, è il datore di lavoro – che invoca tale deroga – a dover provare l’esistenza di una clausola contrattuale che la escluda, e non il lavoratore a dover indicare una clausola includente.