Tribunale di Brescia, 24 luglio 2015

24 Luglio 2015

Comporto di malattia: se cambia il CCNL per effetto del trasferimento d’azienda la malattia precedente non è computabile.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La sostituzione del contratto collettivo nazionale applicabile al rapporto di lavoro, in caso di trasferimento d’azienda, ha effetto immediato ma non retroattivo. Nel caso del comporto di malattia, ciò significa che i giorni di malattia maturati nell’applicazione del precedente e diverso regime previsto dal contratto collettivo applicato prima della cessione dell’azienda (senza il raggiungimento del comporto previsto da quella fonte), non possono essere computati al fine della maturazione del diverso comporto previsto dal contratto collettivo applicato successivamente. Ne consegue il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente licenziamento per il supposto (ma erroneo) raggiungimento del periodo comporto secondo il nuovo CCNL. – RAPPORTO DI LAVORO