Tribunale di Genova, 3 aprile 2015
E’ viziata la procedura di riduzione del personale avviata da una sola società, se la stessa fa parte di un insieme di imprese che costituiscono un unico centro di imputazione degli interessi.
Un lavoratore, licenziato all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, ha dimostrato che l’impresa di cui era dipendente faceva parte di un gruppo di fatto unitario, costituente un unico centro di imputazione di interessi secondo gli indici elaborati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità. Su tale base, il tribunale ha ritenuto inficiata la correttezza della procedura di riduzione del personale, poiché non era stata valutata la ricollocabilità dei lavoratori su tutte le sedi dell’unitaria attività di impresa. Ne consegue il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, risultando violati anche i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. – RAPPORTO DI LAVORO