Tribunale di Milano, 31 ottobre 2014

31 Ottobre 2014

Nel licenziamento collettivo, il criterio di scelta relativo alle esigenze tecniche organizzative deve essere giustificato e comprensibile, anche in rapporto alla comunicazione effettuata in avvio della procedura e all’accordo sindacale sulla riduzione del personale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Una complessa operazione di riduzione del personale, da parte di un’impresa di vigilanza, era stata gestita nella sua fase terminale affiancando ai criteri di scelta di carattere sociale (anzianità, carichi di famiglia) alcuni criteri di carattere organizzativo e produttivo, valorizzando l’adibizione dei lavoratori ad un reparto piuttosto che ad un altro. Il Tribunale, atteso che tale criteri non trovavano alcuna rispondenza nelle ragioni enunciate a motivazione della riduzione del personale, e rilevata dunque l’incomprensibilità della ragione dei diversi punteggi attribuiti ai lavoratori interessati alla selezione, dichiarava la violazione dei criteri ex art. 5 della legge 223/1991, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ricorrente.