Tribunale di Monza, 3 maggio 2016
L’assenza di attività formativa rende nullo il contratto di apprendistato, e implica l’esistenza di un normale rapporto si lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, viene riconosciuta l’illegittimità di un contratto di apprendistato caratterizzato dall’assenza del piano formativo, dallo svolgimento delle mansioni in modo autonomo, e dalla mancanza di addestramento pratico e insegnamento teorico. Dalla nullità deriva l’esistenza, fin dall’origine, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’estromissione dall’azienda inoltre, scarsamente motivata e non giustificata dalla società, costituisce licenziamento illegittimo. Ne consegue il diritto della ricorrente al corretto inquadramento contrattuale, nonché, ex art. 8 L. 604/66, il diritto alla riassunzione o a un’indennità quantificata in 5 mensilità. RAPPORTO DI LAVORO