Tribunale di Parma, 27 ottobre 2017
27 Ottobre 2017
Licenziamento nullo per violazione dell’art. 2112 c.c.: il lavoratore ha diritto alla reintegrazione presso il cessionario dell’attività.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito
È nullo il licenziamento intimato dal titolare di una agenzia di assicurazione per esigenze di riorganizzazione, quando l’attività sia in realtà proseguita, con cessione del portafoglio assicurativo e di altri elementi organizzativi, da parte di una società avente quale socio e amministratore il titolare della precedente agenzia. Il recesso è nullo per frode alla legge, e in particolare della disciplina ex art. 2112 e della normativa collettiva di settore), con diritto alla reintegrazione ex art. 18, 1° comma , l. 300/1970.