Tribunale di Parma, 6 marzo 2015
Licenziamento per superamento del comporto inefficace per mancata specificazione delle assenze. Malattia professionale e responsabilità del datore di lavoro: risarcimento del danno provocato al lavoratore.
Il provvedimento parmense tocca numerose questioni rilevanti. Affermata l’inefficacia del recesso per superamento del comporto quando il lavoratore ha chiesto di specificare i motivi e il datore di lavoro non ha precisato le assenze di cui ha tenuto conto. Se il datore di lavoro non rispetta le prescrizioni del medico competente, adibendo il dipendente a movimentazione di carichi eccessivi e provocandogli una malattia professionale, non può licenziarlo per superamento del comporto. La causazione della malattia dà diritto al risarcimento del danno patrimoniale, biologico, biologico temporaneo e morale.