Tribunale di Roma, 30 giugno 2021
Illegittima la sospensione del lavoratore in Cassa integrazione Covid, se non vi è stata una compressione dell’attività produttiva.
Il Tribunale accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un lavoratore, contro la sospensione in cassa integrazione con causale “Covid-19” a zero ore disposta dal datore di lavoro, stante l’accertata assenza di difficoltà economiche aziendali e l’utilizzo di tale istituto, da parte del datore di lavoro, quale mero strumento attuativo di un piano di riorganizzazione, comportante il licenziamento del lavoratore, ma non attuabile fino al termine del blocco dei licenziamenti. Il Giudice accerta che sussiste il periculum in mora utile a concedere la tutela d’urgenza, poiché, oltre alla perdita di reddito, il protrarsi dell’inattività del lavoratore comportava detrimento della professionalità. Per tale ragione, il Tribunale condanna il datore di lavoro a riammettere in servizio il lavoratore.