Tumori amianto correlati e diritto penale

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Questa voce è stata curata da Stefano Zirulia

 

Nozione

Le malattie derivanti dall’esposizione all’amianto, in particolare il tumore polmonare e i mesoteliomi, sollevano problemi specifici sotto i profili della colpa e del nesso di causalità.

In proposito si vedano le voci:

 

 

Colpa

Colpa specifica

In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa specifica può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute sul lavoro (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa specifica).

È noto che in Italia, fino al D.lgs. 277/1991, non esistevano norme cautelari scritte specificamente dedicate alla prevenzione delle patologie asbesto-correlate.
È altrettanto noto che la Legge 257/1992, muovendo dal presupposto che non esiste una soglia di esposizione all’amianto al di sotto della quale il rischio di ammalarsi scompare (in questo senso v. anche il Quarto Considerando della Direttiva 87/477/CEE, e l’undicesimo considerando della Direttiva 2009/148/CE), ha introdotto il divieto di estrazione e di utilizzo del minerale (art. 1).
Più dettagliatamente, il D.Lgs. 277/1991 ha vietato l’uso dell’amianto a spruzzo, ed ha introdotto, per le restanti lavorazioni, i limiti di una fibra al centimetro cubo d’aria per il crisotilo e di 0,6 fibre per le altre varietà d’amianto (art. 31).
La Legge 257/1992, oltre al divieto di utilizzo dell’amianto in Italia, ha altresì previsto che le soglie di cui al decreto 277/91 continuassero ad applicarsi per i lavori di bonifica (art. 3).
La Legge 128/1998, modificando la legge 257/1992, ha ulteriormente ridotto le soglie a 0,1 fibre al centimetro cubo per qualunque tipologia di fibra.
La disciplina attualmente in vigore in materia di protezione dei lavoratori impegnati nella bonifica dall’amianto, che riafferma il limite delle 0,1 fibre al centimetro cubo, è contenuta negli artt. da 246 a 265 del Testo Unico n. 81/2008.
Occorre inoltre segnalare che la normativa comunitaria è stata recentemente novellata ad opera della Direttiva 2009/148/CE.
Per una completa ricostruzione della normativa, nazionale e comunitaria, precedente al 2003, v. Di Amato (a cura di), La responsabilità penale da amianto, Giuffrè, 2003.

Nonostante l’assenza di una normativa ad hoc, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che gli imprenditori dell’amianto, al pari di ogni altro datore di lavoro, fossero vincolati dalle norme cautelari di cui ai DPR n. 547/1955 e 303/1956 (attualmente abrogati ad opera del Decreto 81/2008): in particolare, a causa dell’elevata dispersione di fibre prodotte dalla lavorazione dell’asbesto, venivano in rilievo le disposizioni relative all’esposizione alle polveri di qualunque specie.

L’art. 21 del DPR 303/1956 stabiliva che «nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro; sostituire, ove possibile, il materiale polveroso; in assenza di sostituibilità, di effettuare le lavorazioni in apparecchi chiusi, ovvero di aspirare le polveri il più vicino possibile al luogo dove si formavano; infine disponeva che le polveri fossero inumidite.» .

Gli artt. 377 e 387 del DPR 547/1955 obbligavano il garante a dotare i lavoratori di mezzi personali di protezione adeguati al rischio al quale erano esposti, e, con particolare riferimento alle polveri, prescriveva la dotazione di mascherine filtranti. L’art. 4 del DPR 303/1956 prevedeva infine che i lavoratori fossero informati sia dei rischi collegati all’inalazione di polveri, sia delle modalità di utilizzo degli strumenti di protezione adottati.

Contro le ipotesi accusatorie basate sulle norme appena citate, gli avvocati dei datori di lavoro sono soliti sviluppare due argomentazioni difensive.
Anzitutto osservano che, negli anni ’50, ossia quando furono approvati i DPR n. 303 e 547, era noto soltanto il rischio di asbestosi: ne traggono la conclusione che le norme cautelari in essi contenute fossero volte unicamente a prevenire detta patologia, e non invece ad evitare i tumori polmonari ed i mesoteliomi.
Tale argomentazione non viene mai accolta dalla giurisprudenza, secondo la quale le norme cautelari sulla protezioni dalle polveri sono di tipo “aperto”, ossia sono volte ad evitare non solo gli eventi lesivi conosciuti, ma tutti quelli rientranti in una certa categoria: posto che negli anni ’50 era nota una patologia respiratoria potenzialmente letale come l’asbestosi, e posto che il responsabile dell’impresa è tenuto a comportarsi come agente modello (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa generica), è da ritenersi – afferma la giurisprudenza – che tale categoria di eventi lesivi comprenda tutte le malattie potenzialmente letali dell’apparato respiratorio, comprese quelle ancora sconosciute.

Premettendo che sul punto la giurisprudenza è assolutamente consolidata, si segnalano alcune tra le più recenti sentenze in materia di amianto che hanno ribadito il principio:

  • Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 22165, imp. Mascarin e al., CED rv. 240517, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 26, 1520;
  • 22 novembre 2007, n. 5117, imp. Orlando e al., CED rv. 238778, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 13, 832;
  • 9 maggio 2003, imp. Monti, in Foro it. 2004, 69 ss;
  • la sentenza che ha maggiormente approfondito il punto è quella relativa a Porto Marghera, Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, imp. Bartalini e altri, in Foro it., II, 550ss, nota di Guariniello;
  • per un commento critico all’impostazione della Suprema Corte v. Piergallini, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove tecniche di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2005, 1685.

 

 

Colpa generica

In materia di malattie professionali, il rimprovero di colpa generica può essere mosso ai soggetti che violano quelle norme cautelari che, pur non essendo scritte, derivano dal generale dovere di sicurezza gravante sull’imprenditore ai sensi dall’art. 2087 cod. civ. I responsabili dell’impresa sono pertanto tenuti a comportarsi come agenti modello: devono cioè adottare non solo le misure indicate dalle norme cautelari scritte, ma anche tutte le ulteriori misure che la migliore scienza e la migliore tecnologia mettono a loro disposizione, al fine di tutelare la salute e la vita degli altri soggetti operanti nell’impresa rispetto all’intero ventaglio di eventi lesivi prevedibili in quel dato momento storico.

Come affermato dalla Corte Costituzionale, in materia di sicurezza del lavoro vige il principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile ed attuabile (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Colpa generica).

Nell’ambito della colpa generica, il primo problema che è stato portato all’attenzione dei giudici penali riguarda la prevedibilità delle patologie neoplastiche derivanti dall’amianto.
Ebbene, la Cassazione individua nel 1965 la data in cui si diffusero le conoscenze in merito alla correlazione tra l’amianto e il mesotelioma, e nelle metà degli anni ’50 il periodo in cui era comunque nota la cancerogenità del minerale. In particolare, diverse sentenze evidenziano come l’eziologia dei tumori d’amianto fosse stata oggetto di un consenso pressoché unanime nel corso del Congress on biological effects of asbestos, organizzato nel 1964 presso la New York Academy of Sciences, al quale parteciparono i maggiori studiosi mondiali di queste patologie; e come negli anni seguenti tale scoperta acquistò un rilievo sempre maggiore attraverso la pubblicazione di numerosi contributi sulle principali riviste scientifiche internazionali, nonché l’aggiornamento dei manuali di medicina del lavoro (Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2003, n. 37432, Monti e al., in Foro it. 2004, 69 ss, con nota di Guariniello; 11 luglio 2002, n. 988, imp. Macola e altro, Foro it. 2003, 324ss, con nota di Guariniello; v. anche Terracini-Mollo-Carnevale, Amianto ed effetti sulla salute, cit.).

Peraltro, nelle medesime sentenze, la Cassazione evidenzia che le conseguenze potenzialmente mortali prodotte dall’inalazione dell’amianto fossero già note, e dunque prevedibili, da molto prima, come testimoniano le norme del Regio Decreto 442/1909 in tema di lavori insalubri per donne e fanciulli, e l’inserimento dell’asbestosi nella tabella delle malattie professionali ad opera della legge 455/1943 (di recente v. Cass. n. 5117/08, imp. Orlando, cit.)

Il secondo problema affrontato dalla giurisprudenza nell’area della colpa generica, ed in particolare sotto il profilo dell’adozione delle misure cautelari rese obbligatorie dalle conoscenze scientifiche disponibili all’epoca dei fatti, riguarda i valori limite di esposizione agli agenti chimici (detti TLV).
I difensori degli imputati evidenziano che, prima del D.Lgs. 277/1991 (v. par. 1.1.), l’unico riferimento certo per gli imprenditori dell’amianto erano i valori limite raccomandati dagli studi di rilievo internazionale e dagli enti preposti alla tutela della salute sul lavoro (in particolare, l’associazione italiana igienisti industriali raccomandava per l’amianto il limite di 2 fibre al centimetro cubo d’aria, v. Cass. pen., sez. IV, 20 marzo 1999, n. 3567, imp. Hariolf, in Foro it. 2000, II, 259, con nota di Guariniello): ne deriverebbe, secondo i difensori, la non rimproverabilità dei garanti che avessero rispettato tali parametri, e dunque l’assenza di responsabilità penale per eventuali patologie da amianto che fossero comunque insorte nelle loro imprese (in particolare il mesotelioma, che, come accennato sopra, non presenta una soglia al di sotto della quale il rischio scompare del tutto).

Nemmeno questo argomento è stato mai accolto dalla giurisprudenza, secondo la quale «nell’attuale contesto legislativo italiano non v’è spazio per una interpretazione del concetto dei valori-limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l’obbligo prevenzionale (…) giacché ciò comporterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale, ché è implicita e connaturata all’idea stessa del valore-limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti (…) che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all’azione di quel determinato agente nocivo (…) I valori-limite vanno, dunque, intesi come semplici soglie di allarme…» (Cass. pen. 3567/1999, Hariolf, cit.).
Malgrado l’esistenza di TLV, dunque, trova applicazione il principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile, in forza del quale l’imprenditore incorre in responsabilità se non attua tutte le misure cautelari disponibili in un determinato momento storico.

 

Evitabilità

Il giudizio di evitabilità consiste nel verificare se il rispetto delle norme cautelari, scritte o non scritte, avrebbe impedito gli eventi lesivi (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Evitabilità). La giurisprudenza, tuttavia, svolge tale accertamento nell’ambito del rapporto di causalità, e in particolare nella seconda delle verifiche attraverso le quali applica il giudizio controfattuale (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale): anche in questa sede, pertanto, il tema viene trattato nel paragrafo relativo al rapporto di causalità.

In materia di patologie da amianto l’impostazione che tratta la causalità delle colpa nell’abito della causalità materiale è stata consacrata dalla nota sentenza di Cassazione dell’11 luglio 2002, n. 988, imp. Macola e al., in Foro it. 2003, 324ss, con nota di Guariniello.
Per un caso recente v. Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 21165, imp. Mascarin e al., CED rv. 240517, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 26, 1520. Tra le corti di merito, v. Trib. Mantova, 14 gennaio 2010, imp. Belelli, pubblicata per intero sul sito del Centro Regionale per l’amianto del Piemonte.
Sembrano invece adottare una diversa impostazione, tesa a separare causalità materiale e causalità della colpa, traendone – specialmente la prima – inferenze in punto di regola di giudizio: Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117, imp. Orlando e al., CED rv. 238778, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 13, 832; 29 ottobre 2008, n. 47380, imp. Pilato e al., CED rv. 242827, in Dir. e Pratica Lav., 2009, 16, 959.

 

 

Nesso di causalità

Il nesso di causalità, ossia il legame tra condotta ed evento lesivo, viene accertato dalla giurisprudenza attraverso il c.d. giudizio controfattuale.
In particolare, nella materia delle malattie professionali, tale giudizio si estrinseca in una duplice verifica: anzitutto si accerta se uno dei fattori di rischio presenti nell’impresa ha cagionato l’evento lesivo; in secondo luogo si accerta se il rispetto, da parte dell’imputato, di tutte le norme cautelari, scritte e non scritte, avrebbe impedito l’evento lesivo (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale).

Occorre ora esaminare quali problemi particolari emergono allorché detti accertamenti vengono svolti in relazione ai tumori polmonari ed ai mesoteliomi contratti da lavoratori esposti all’amianto.

 

Tumore polmonare

Con riferimento alla prima verifica – ossia se uno dei fattori di rischio presenti nell’impresa ha cagionato l’evento lesivo – va evidenziato che il tumore del polmone è una patologia multifattoriale, rispetto alla quale è pertanto necessario stabilire quale, tra i potenziali fattori di rischio, ne è stato la causa effettiva.
Nei processi penali il problema si è posto, in particolare, per i lavoratori fumatori esposti all’amianto, dal momento che tanto la sigaretta quanto l’asbesto rappresentano possibili cause della patologia in parola.
La giurisprudenza risolve il problema applicando la legge scientifica nota come teoria dell’effetto moltiplicativo, secondo la quale l’amianto e il fumo di sigaretta, quando operano congiuntamente, dispiegano un potenziale cancerogeno esponenzialmente maggiore, e dunque possono essere considerate concause del tumore (sul concetto di concausa, v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale): in particolare, possono determinare una malattia che altrimenti non si sarebbe verificata del tutto; oppure accorciare la latenza o aggravare gli effetti di una malattia che comunque si sarebbe verificata, ma in un momento successivo o in maniera meno grave (Cass. sez. IV, 2 luglio 1999, imp. Giannitrapani, in Foro it. 2000, II, 260ss, con nota di Guariniello; 9 maggio 2003, n. 37432, imp. Monti, in Foro it. 2004, II, 69 ss, con nota di Guariniello)

Meno agevole è la seconda verifica: ossia se il rispetto, da parte dell’imputato, di tutte le norme cautelari, scritte e non scritte, avrebbe impedito l’evento lesivo.
Il problema consiste qui nel riferire l’insorgenza del tumore alla specifica condotta antidoverosa del singolo imputato. Sul punto, nelle aule giudiziarie, si muove da affermazioni condivise dalla comunità scientifica: la latenza media del tumore polmonare oscilla tra i 15 ed i 30 anni, e non è possibile individuare, nei singoli casi, il momento esatto in cui il processo di cancerogenesi ha avuto inizio, cosicché non si può riferire l’evento lesivo ad uno o all’altro dei soggetti garanti che si sono succeduti nel tempo.
Il problema di imputazione appena descritto viene risolto dalla giurisprudenza applicando, sulla base delle consulenze e delle perizie, una legge scientifica nota come modello multistadio della cancerogenesi. Tale legge descrive il processo di formazione del cancro come un’evoluzione a più stadi, la cui progressione è favorita dalla successive esposizioni al fattore cancerogeno: con la conseguenza che l’aumento della dose di amianto inalata (dove la dose dipende dalla durata e dell’intensità dell’esposizione; e l’ intensità, a sua volta, dipende dalla concentrazione di fibre nell’aria), è in grado di accorciare la latenza della malattia e di aggravare gli effetti della stessa.
Secondo la teoria multistadio, dunque, il tumore polmonare rappresenta una patologia dose-correlata, ossia il cui sviluppo, in termini di rapidità e gravità, è condizionato dalla quantità di fattore cancerogeno inalato. Ciò permette ai giudici di affermare che, a prescindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive devono essere considerate concause poiché abbreviano la latenza e dunque anticipano l’insorgenza della malattia (cfr. ex multis, Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, imp. Macola e altro, in Foro it. 2003, 324ss, con nota di Guariniello).

 

Mesoteliomi

Va anzitutto evidenziato che, a differenza dei tumori polmonari, il mesotelioma può essere considerato patologia monofattoriale: sono infatti rarissimi i casi in cui insorge in assenza di esposizione all’amianto, tanto che viene considerato malattia-sentinella di una pregressa esposizione (Cfr. Terracini-Mollo-Carnevale, Amianto ed effetti sulla salute, a proposito del più recente dibattito scientifico-giudiziario, in Foro it. 2009, 3, 148 ss, secondo i quali il mesotelioma è preceduto dall’esposizione all’amianto in una percentuale di casi oscillante tra il 75 e il 90%, e al contempo «nessuno studio ha dimostrato ipotesi consistenti di causalità alternative a quella dell’amianto»).
Di fronte ad un caso di mesotelioma si può pertanto affermare, con un altissimo grado di probabilità, che la vittima è stata esposta all’amianto, e che tale esposizione abbia determinato la patologia.

E’ importante ricordare che la certezza in merito alla derivazione della patologia da un fattore di rischio presente nell’impresa non è sufficiente a ritenere provato il nesso di causalità ai fini penali (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Eventi lesivi e Accertamento del nesso causale)

L’accertamento della causalità penale presuppone infatti che vengano effettuate, caso per caso, le due fondamentali verifiche di cui si è già parlato, vale a dire: se uno dei fattori di rischio presenti nell’impresa ha cagionato l’evento lesivo; se il rispetto, da parte dell’imputato, di tutte le norme cautelari, scritte e non scritte, avrebbe impedito l’evento lesivo.

Con riferimento al mesotelioma il punto di partenza per lo svolgimento di entrambe le verifiche è rappresentato da affermazioni condivise dalla comunità scientifica: la latenza media del mesotelioma oscilla tra i 15 ed i 50 anni, e non è possibile individuare, nei singoli casi, il momento esatto in cui il processo di cancerogenesi ha avuto inizio, con la conseguenza che sembrerebbe non potersi individuare quale sia stata, nel corso degli anni, l’esposizione responsabile dell’evento lesivo.
Ciò posto, occorre evidenziare che la possibilità o meno di effettuare le due verifiche, e dunque l’esito del processo (assoluzione o condanna), dipende dal modello di spiegazione scientifica che si ritiene applicabile al mesotelioma.

Secondo i consulenti dei collegi difensivi i mesoteliomi seguono il modello della trigger dose, il quale si compone essenzialmente di tre leggi scientifiche: a) il mesotelioma può essere indotto anche da bassissime dosi di esposizione, al limite anche da una sola fibra di amianto; b) una volta innescata la patologia, le esposizioni successive sono prive di rilevanza eziologica sul suo sviluppo, e dunque si tratta di patologia dose-indipendente; c) può essere indotto soltanto dall’inalazione di fibre fini o ultrafini.
L’applicazione di questo modello, sottolineano gli avvocati difensori, impedisce di svolgere entrambi gli accertamenti richiesti dal rapporto di causalità: non si può stabilire se l’amianto presente nell’impresa ha cagionato la patologia, perché la vittima potrebbe aver respirato la fibra killer in qualunque altro luogo, professionale o extraprofessionale; non si può affermare che la predisposizione delle misure cautelari doverose avrebbe impedito la patologia, perché nessuna attrezzatura avrebbe potuto azzerare la presenza di fibre, né bloccare le fibre fini o ultrafini.

Tra le poche pronunce, nessuna delle quali di Cassazione, che hanno ritenuto attendibile la teoria della trigger dose, si segnalano anzitutto le sentenze assolutorie relative agli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso (Trib. Chiavari 13 novembre 2002, imp. Orlando e altri, confermata da App. Genova 16 marzo 2005; Trib. Chiavari 13 marzo 2003, imp. Orlando e altri, confermata da App. Genova 10 marzo 2005. Quest’ultima è l’unica edita, in Corr. Merito 2005, 1184, con nota di Masera). In entrambi i processi, peraltro, la Cassazione ha annullato con rinvio le sentenze della Corte d’Appello (rispettivamente Cass. pen., sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117, CED rv. 238778, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 13, 832; 22 maggio 2007, n. 25528, in Dir. e Pratica Lav., 2007, 37, 2270). In secondo luogo, più di recente, si segnala la sentenza assolutoria relativa all’Ansaldo Energia s.p.a. (GIP Milano, 4 giugno 2007, imp. DeVero e al., in Foro Ambrosiano 2007, p. 315 e in Corr. Merito 2007, 1289).

La giurisprudenza assolutamente maggioritaria ritiene invece che anche i mesoteliomi siano soggetti al modello multistadio della cancerogenesi (ossia lo stesso modello che si applica al tumore polmonare, e che è stato descritto al par. 2.1) e che pertanto rappresentino patologie dose-correlate. In particolare, di recente la Suprema Corte ha affermato che la teoria della trigger dose non rappresenta un modello eziologico plausibile, bensì una mera congettura (Sez. IV, 12 novembre 2008, 42128, Rizza e al., in Dir. pen. e proc. 2009, 152).

Si riportano i riferimenti delle più recenti sentenze che applicano la teoria multistadio al mesotelioma.

  • Tra le sentenze di Cassazione, oltre a quelle sopra citate con riferimento agli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso: Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 22165, imp. Mascarin e al., CED rv. 240517, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 26, 1520; sez. IV, 29 novembre 2004, n. 7630, imp. Marchiorello e al., CED rv. 231136, in Riv. Pen., 2006, 3, 345; 9 maggio 2003, n. 37432, imp. Monti, in Foro it. 2004, 69 ss; Cass. pen., sez. IV, 11 luglio 2002, n. 988, imp. Macola e altro, in Foro it. 2003, 324ss, con nota di Guariniello.
  • Tra le corti di merito: App. Trento, 24 ottobre 2008, imp. Cozzini e al.; Trib. Cuneo, 20 dicembre 2008, imp. Chino e al.; Trib. Bari, 16 giugno 2009, imp. Stringa; Trib. Mantova, 14 gennaio 2010, imp. Belelli, tutte pubblicate per intero sul sito del Centro Regionale per l’amianto del Piemonte).
  • Per alcune critiche alla teoria della trigger dose nell’ambito della comunità scientifica, v. Terracini-Mollo-Carnevale, Amianto ed effetti sulla salute, cit.; Merler, L’associazione causale tra amianto e mesotelioma: la ricostruzione della dose di esposizione, la relazione dose-risposta, la necessità di non travisare, strumentalmente, le conoscenze scientifiche (in Montuschi-Insolera (a cura di), Il rischio da amianto, questioni sulla responsabilità civile e penale, 2006, Bononia University Press).

 

L’adesione al modello multistadio consente di svolgere con esito positivo entrambi gli accertamenti necessari al giudizio di causalità: quanto al primo accertamento, fermo restando che la patologia potrebbe essere insorta presso altre imprese o in contesti extraprofessionali, bisogna sempre ritenere che tutte le esposizioni abbiano giocato un ruolo concausale, quanto meno nell’anticipare la malattia e la morte; quanto al secondo accertamento, fermo restando che non è possibile stabilire se la predisposizione delle cautele doverose avrebbe impedito l’evento, bisogna sempre ritenere che se l’imputato le avesse adottate ciò sarebbe valso a ridurre la dose di esposizione, e pertanto a posticipare la malattia e ad allungare la vita della vittima.

Tanto con riferimento ai tumori, quanto con riferimento ai mesoteliomi, il vero problema, attualmente non risolto, è rappresentato dalla natura statistica delle teoria multistadio, la quale imporrebbe al giudice, secondo l’insegnamento impartito dalla sentenza Franzese delle Sezioni Unite (v. voce Malattie professionali e diritto penale, par. Accertamento del nesso causale), di non limitarsi all’applicazione della legge scientifica, bensì di svolgere l’ulteriore verifica circa la non incidenza, nel caso concreto, di decorsi causali alternativi.
Ebbene, più voci in dottrina hanno evidenziato come la giurisprudenza maggioritaria eluda l’accertamento della causalità individuale, in tutti quei casi in cui eseguirlo significherebbe assolvere l’imputato (cfr. per tutti Stella F., L’allergia alle prove della causalità individuale – Le sentenze sull’amianto successive alla sentenza Franzese, in Riv. it. dir. proc. pen. 2004, 379 ss.).

Si segnalano alcune pronunce della Cassazione, peraltro non recenti, che hanno rilevato il problema dell’assenza di accertamento circa la causalità individuale, ed hanno annullato le condanne:

  • Cass. sez. IV, 25 settembre 2001, n. 5716, imp. Covili e altri (in Dir. e prat. Lav. 2002, 1711ss); Cass. sez. IV, 15 maggio 2003, n. 27975, imp. Eva (in Cass. pen. 2005, 424ss, con nota di DiSalvo);
  • Cass. sez. IV, 30 marzo 2000, n. 5037, imp. Camposano (in Foro it. 2001, 278ss, con nota di Guariniello).


Con riferimento all’ultima sentenza citata, pare utile riportare il passaggio dell’istruttoria sulla base del quale la Cassazione ha annullato la condanna: in sede di controinterrogatorio, «a fronte della specifica domanda del difensore: “Lei e’ in grado di dire se il signor Rosso (lavoratore deceduto per mesotelioma), se avesse interrotto l’esposizione a gennaio ’73 (anno in cui l’imputato, Monti, ha assunto le funzioni) e fosse andato a vivere in campagna, non sarebbe morto o sarebbe morto dopo?” , il prof. Mollo (consulente tecnico del PM) ha risposto “No, non lo posso dire”» .
La Cassazione ne fa derivare la seguente conclusione «non è dimostrabile, sotto un profilo medico-legale, che il secondo periodo lavorativo del sig. Rosso – dal 1971 in poi – abbia rivestito una qualsiasi rilevanza causale nella morte del sig. Rosso e, dunque, il Monti e tutti coloro che hanno avuto alle loro dipendenze il Rosso dopo il 1971 debbono essere assolti».

 

Rinvio ad altre voci per approfondimenti

Per approfondimenti si vedano le seguenti voci:

 

 

Normativa di riferimento

Oltre ai riferimenti normativi segnalati nella presente voce, si richiamano anche le seguenti fonti di riferimento generale:

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106)
  • Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
  • Legge 3 agosto 2007, n. 123, Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
  • D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468
  • Costituzione della Repubblica italiana