Maggiorazioni su pensione – Maggiorazione sociale – Quattordicesima mensilità

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Questa voce è stata curata da Alexander Bell

 

Nozione

La legge prevede a determinate condizioni che ai pensionati che non possiedano redditi oltre determinate soglie siano corrisposte delle prestazioni economiche (c.d. maggiorazioni) che vanno a incrementare il trattamento pensionistico di base.
Una prima maggiorazione è stata introdotta nel 1988: si tratta della c.d. maggiorazione sociale, che viene corrisposta mensilmente e ha un importo che varia a seconda dell’età del pensionato.
A partire dall’anno 2007 il nostro ordinamento prevede una seconda maggiorazione: si tratta della c.d. quattordicesima, che viene corrisposta in un’unica soluzione, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, e che spetta ai pensionati di età pari o superiore ai 64 anni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

 

Fonti

  • L. 544/1988;
  • L. 388/2010;
  • L. 448/2001;
  • D.L. 81/2007;
  • Circ. INSP 16 gennaio 2002, n. 17;
  • Circ. INPS 8 ottobre 2007, n. 119.

 

 

A chi rivolgersi

La domanda volta a ottenere la maggiorazione può essere inoltrata a qualunque sede dell’Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge, ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell’anno, anche se presuntivi.

 

Maggiorazione sociale

La maggiorazione sociale, introdotta nel nostro ordinamento nel 1988, è un trattamento economico volto a integrare la pensione base dei pensionati ultrasessantenni che possiedano redditi propri inferiori a determinate soglie fissate dalla legge.
Viene corrisposta mensilmente dall’INPS e ha una misura che varia a seconda dell’età del pensionato.
Più in particolare, per quanto riguarda i limiti di reddito, la maggiorazione sociale è corrisposta a condizione che il pensionato:

  • non possegga redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale (per il 2013 detto limite reddituale è pari a 8.214,31 euro);
  • se coniugato, non possegga redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto precedente, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell’ammontare annuo della pensione sociale (per il 2013 detto limite reddituale è pari a 13.964,21 euro).

Ai fini del diritto a percepire la maggiorazione, si tiene conto dei redditi assoggettabili a IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, dei redditi tassati alla fonte nonché dei redditi esenti. Sono invece esclusi i redditi della casa di abitazione e i trattamenti di famiglia comunque denominati (Circ. INPS 16 gennaio 2002, n. 17).

Per quanto riguarda la misura della maggiorazione, è previsto che:

  • ai pensionati con età pari o superiore a 60 e inferiore a 65 anni spetti una maggiorazione pari a 25,83 euro per 13 mensilità;
  • ai pensionati con età pari o superiore a 65 anni spetti una maggiorazione pari a 82,64 euro per 13 mensilità.

Nel 2002, peraltro, il legislatore ha introdotto un ulteriore aumento della maggiorazione sociale a favore dei pensionati con età pari o superiore a 70 anni, nonché dei pensionati con età inferiore (fino a 65 anni) in possesso di una determinata anzianità contributiva. Più in particolare, l’età viene ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65 anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
Ai pensionati in possesso dei suddetti requisiti è corrisposta una maggiorazione pari a 136,44 euro, in modo da consentirgli la riscossione della pensione minima nel 2013 in misura pari a 631,87 euro.

 

Quattordicesima mensilità

La quattordicesima mensilità è una prestazione pensionistica aggiuntiva che viene corrisposta in un’unica soluzione, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno, in presenza di determinate condizioni reddituali, ai pensionati di età pari o superiore ai 64 anni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Quanto ai limiti reddituali, Il beneficio spetta a condizione che il pensionato non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2013 il limite è pari a 9.660,89 euro).

L’importo della somma aggiuntiva è determinato in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
Per i lavoratori dipendenti, in particolare, è previsto che:

  • fino a 15 anni di contribuzione, la quattordicesima sia pari a 336 euro;
  • oltre i 15 anni di contribuzione e fino a 25, la quattordicesima sia pari a 420 euro;
  • oltre i 25 anni di contribuzione, la quattordicesima sia pari a 504 euro.

Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.