Somministrazione irregolare

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Il legislatore consente che un lavoratore, dipendente da un datore di lavoro detto somministratore, svolga la sua attività lavorativa per un altro soggetto (detto utilizzatore), sotto la direzione e vigilanza di quest’ultimo, solo a determinate condizioni, indicate negli articoli da 30 a 40 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che contengono l’odierna normativa del contratto di somministrazione.

L’art. 38 d.lgs. 81/2015 si occupa, in particolare, di identificare e disciplinare i casi di somministrazione irregolare.

La disposizione in parola stabilisce anzitutto che, in mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Il secondo comma della medesima norma individua, invece, una serie di irregolarità in presenza delle quali il lavoratore ha la possibilità di richiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dalla data di inizio della somministrazione. Nello specifico, tale facoltà scatta in caso di:

  • violazione dei limiti numerici al ricorso al lavoro somministrato, di cui all’articolo 31 d.lgs. 81/2015;
  • assunzione di lavoratori somministrati in violazione dei divieti indicati dall’art. 32 d.lgs. 81/2015;
  • assenza, nel contratto di lavoro, dell’indicazione di uno di questi elementi: (i) estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore, (ii) numero dei lavoratori da somministrare, (iii) eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e misure di prevenzione adottate, (iv) data di inizio e durata prevista della somministrazione.

Nell’ipotesi prevista dal secondo comma – costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore –, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

L’art. 39 d.lgs. 81/2015, nel fissare i limiti per l’esercizio dell’azione con la quale il lavoratore richiede la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, richiama le disposizioni dell’art. 6 della l. n. 604 del 1966, le quali prevedono che:

  • il lavoratore ha 60 giorni per impugnare la somministrazione irregolare (l’art. 39 d.lgs. 81/2015 precisa che detto termine decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore);
  • impugnata per tempo la somministrazione, il lavoratore ha 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato;
  • in questo secondo caso, se la richiesta di conciliazione o arbitrato viene rifiutata oppure non si raggiunge l’accordo, il lavoratore ha 60 giorni per depositare il ricorso in tribunale.

Nel caso in cui il giudice accolga la domanda del lavoratore, il datore di lavoro è condannato a corrispondere al lavoratore un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Per espressa indicazione del legislatore, tale indennità copre interamente il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.

Diversamente dalla previgente disciplina, il decreto legislativo n. 81/2015 non contempla più la fattispecie di somministrazione fraudolenta (vale a dire la somministrazione posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore), mentre introduce nuove sanzioni amministrative.

L’art. 40 d.lgs. 81/2015 stabilisce in particolare che sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 la violazione degli obblighi e dei divieti previsti:

  • agli articoli 33, comma 1 (norma che identifica forma e contenuto minimo del contratto di somministrazione);
    per il solo utilizzatore, agli articoli 31 (limiti quantitativi al ricorso alla somministrazione) e 32 (ipotesi in cui la somministrazione è vietata);
  • per il solo somministratore, all’articolo 33, comma 3 (in tema di informazione al lavoratore);
  • dall’articolo 35, comma 1 (parità di trattamento);
  • per il solo utilizzatore, all’articolo 35, comma 3, secondo periodo (fruizione dei servizi sociali e assistenziali da parte del lavoratore somministrato), e 36, comma 3 (oneri di comunicazioni ai sindacati).

Per dettagli e approfondimenti si veda la voce Somministrazione
Si veda anche il paragrafo Regime sanzionatorio della voce Mercato del lavoro