Cooperativa sociale

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Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini

 

Scheda sintetica

Le cooperative sociali sono società cooperative che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e la gestione di attività commerciali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate quali gli invalidi civili, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in situazione di difficoltà familiare, i detenuti.
L’ordinamento promuove le cooperative sociali, nel quadro del riconoscimento costituzionale della cooperazione mutualistica (art. 45 Cost.), apprestando a favore delle stesse, oltre ai benefici di carattere fiscale generalmente riconosciuti alle società cooperative, anche importanti sgravi di carattere contributivo e la possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli enti pubblici per la fornitura di beni e servizi, anche in parziale deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici.
In virtù della funzione sociale propria delle cooperative sociali, all’attività delle stesse possono concorrere anche soci lavoratori volontari, cui non si applicano i contratti collettivi e le leggi in materia di lavoro subordinato.
Secondo i dati Euricse (Istituto Europeo di Ricerca sull’Impresa Cooperativa e Sociali) riferiti al 2014, le cooperative sociali in attività in Italia sono oltre dodicimila, fatturano oltre 12 miliardi di euro e occupano poco meno di 300mila lavoratori.

 

Normativa

  • Legge 9 novembre 1991, n. 381
  • Codice civile, articoli da 2511 a 2545 duodevicies
  • D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

 

 

Cosa fare – Tempi

Contro la delibera di esclusione il socio lavoratore può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni.
Nel medesimo termine è altresì opportuno impugnare in via stragiudiziale il contestuale licenziamento, mediante raccomandata A/R. L’impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito in tribunale del ricorso.

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

 

Scheda di approfondimento

Definizione di cooperativa sociale

L’art. 1, della l. 8 novembre 1991, recante la disciplina organica delle cooperative sociali, definisce queste ultime attraverso il loro scopo: ossia il perseguimento dell’ interesse generale della comunità alla promozione umana e all’ integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di interesse sociale, anche mediante apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni pubbliche (cooperative sociali di tipo A) ovvero attraverso lo svolgimento di attività diverse, finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B).
In particolare, le cooperative sociali possono svolgere i seguenti compiti:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative sociali di tipo A), incluse le seguenti attività individuate dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, in materia di impresa sociale:
    • interventi e servizi in favore del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e delle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare;
    • interventi e prestazioni sanitarie;
    • educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi;
    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
    • formazione universitaria e post-universitaria;
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della cooperazione sociale;
    • radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
    • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
    • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate secondo la normativa comunitaria e nazionale.
  • attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B):

 

 

Clausole di non lucratività

Allo scopo di salvaguardare le caratteristiche di mutualità proprie del modello cooperativo, la legge detta nei confronti delle cooperative sociali, quali società cooperative a mutualità prevalente, alcuni requisiti e limiti particolari, che non trovano riscontro nella disciplina ordinaria delle società commerciali.
Gli statuti delle cooperative sociali devono infatti contenere apposite clausole di non lucratività (già previste dall’art. 26, d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, c.d. legge Basevi, e oggi previste in generale per le società cooperative a mutualità prevalente dall’art. 2514 c.c.), che prevedono:

  • il divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
  • il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;
  • la devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

 

 

Soci volontari

Oltre ai soci previsti dalla normativa in materia di società cooperative, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente (art. 2, l. 381/1991).
I soci volontari, iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci, non possono eccedere la metà del numero complessivo dei soci, e ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, fatte salve quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Come base di calcolo dei premi e delle prestazioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari che prestano la propria attività volontariamente, si assume una retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei criteri stabiliti dalla cooperativa stessa.

 

Persone svantaggiate

Nelle cooperative sociali di tipo B, si considerano persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, l. 381/1991, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.
Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell’interno, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’ articolo 18, d.lgs. C.P.S. 1577/1947.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e devono essere, compatibilmente con il loro stato soggettivo, socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte a zero, salvo per le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, che sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del ministeriale.

 

Convenzioni con enti pubblici

Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (c.d. appalti sotto soglia), purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (art. 5, l. 381/1991).
Le convenzioni sono stipulate prima dello svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.
Per la stipula delle convenzioni le cooperative sociali devono risultare iscritte all’ albo regionale e le Regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
Per gli appalti c.d. sopra soglia (cioè di importo stimato pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici), gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d’onere, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate, e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

 

Esclusione del socio. Rinvio

Vedi la voce Socio lavoratore di cooperativa al paragrafo “Cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore”

 

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di cooperative sociali

Vedi anche la casistica riportata sotto la voce Socio lavoratore di cooperativa e sotto la voce Società cooperative.

 

In materia di lavoro nelle cooperative sociali

  1. In tema di personale dipendente delle cooperative sociali, qualora nel contratto di appalto (nella specie, per la pulizia di locali) sia subentrata una nuova azienda, quest’ultima è tenuta ad assumere il personale già dipendente dell’azienda cessata ove siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d’appalto, trattandosi di obbligo contrattuale previsto dall’art. 37 c.c.n.l. del 8 giugno 2000 per i dipendenti delle c.d. cooperative sociali, che, alla luce di una interpretazione letterale e teleologica, ha portata precettiva e non meramente programmatica, atteso anche il dichiarato scopo di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale (Cass., Sez. Lav., 28/07/2016, n. 15684 in Giustizia Civile Massimario 2016).
  2. Nonostante alcune similitudini e affinità nell’attività delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, risultano disciplinati in modo diverso l’organizzazione e il funzionamento dei due soggetti, differenziandone i tratti distintivi e valorizzando, per le associazioni di volontariato, il carattere volontario, spontaneo e gratuito dell’attività, privo di alcun connotato di lucro anche indiretto a favore dei propri appartenenti il cui impegno, nell’associazione, non può essere in alcun modo retribuito; di contro, le cooperative sociali hanno, come fine ultimo o prevalente, quello mutualistico, di soddisfacimento dei bisogni dei soci e alla loro base vi è la comune volontà dei membri di tutelare i propri interessi di consumatori, operatori culturali, ai fini di un possibile inserimento nel mercato del lavoro di soci in quanto persone svantaggiate, ecc.; in conclusione i tratti distintivi tra i due soggetti sono evidenti, per cui nei loro riguardi non può parlarsi di disparità di trattamento (TAR Marche 15/04/2016, n. 244).
  3. Le cooperative sociali non sono esonerate dagli obblighi di assunzione ex l. n. 68 del 1999 e d.P.R. n. 333 del 2000 (Cons. St. III 15/04/2016, n. 1526 in lamministrativista.it 2016, 4 maggio (nota di: SILVESTRINI)).
  4. In tema di benefici contributivi, l’imponibile medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile convenzionale, a fini contributivi, previsti dai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i lavoratori soci delle cooperative sociali indicate dall’art. 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai soci lavoratori svolgenti le corrispondenti attività (Cass., Sez. Lav., 03/07/2015, n. 13706 Giustizia Civile Massimario 2015).
  5. In tema di cooperative sociali, legittimamente la regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato la potestà legislativa integrativa, individuando nell’art. 4 della legge reg. n. 7 del 1992 alcune categorie di “persone svantaggiate”, non incluse nell’elencazione di cui all’art. 4 della legge n. 381 del 1991, il quale non ha natura tassativa, né preclusiva dell’integrazione, dovendosi invero ritenere che la Regione a statuto speciale sia intervenuta, con norma non contraria alla legge statale, in uno spazio residuale che quest’ultima non ha riservato a sé e senza delineare uno spazio normativo nuovo, tramite la creazione di un istituto dalla legge statale non previsto (Cass., Sez. Lav., 25/06/2012, n. 10506 in Giust. civ. Mass. 2012, 6, 837).
  6. Nelle gare pubbliche indette per l’affidamento del servizio di pulizia, con la partecipazione di cooperative sociali senza fini di lucro, le prestazioni svolte dai soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, eccezion fatta per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e dei premi versati per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (TAR Umbria 22/10/2010, n. 493 in Foro amm. TAR 2010, 10, 3196 (s.m)).
  7. Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute, all’interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., e devono trovare applicazione invece i criteri di cui al comma 2 di detto articolo (Cass., Sez. Lav., 17/09/2009, n. 20055 in Giust. civ. 2010, 12, I, 2825).
  8. Non è fondata, in riferimento all’art. 117 cost., la q.l.c. dell’art. 14 commi 1 e 2 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276, il quale detta disposizioni in materia di cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. Le disposizioni censurate, infatti, da una parte, contengono norme di principio, quale la previsione di una convenzione quadro, dall’altra, assicurano il coinvolgimento delle regioni, dal momento che è previsto che le convenzioni “devono essere validate da parte delle regioni” (Corte cost. 28/01/2005, n. 50, in Giur. Cost., 2005, 1, 395, con nota di Scagliarini).
  9. La potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia previdenziale esclude che la Regione a statuto speciale, anche ove abbia, in materia, potestà legislativa integrativa, possa disporre in modo contrario a quanto disposto dalla legge statale, ovvero delineare “ex novo” uno spazio normativo prima inesistente, oppure disporre in un ambito dalla legge statale sottratto alla potestà regionale, ma non esclude l’intervento della regione in uno spazio residuale che la legge statale non abbia a sè riservato; ne consegue che, in tema di cooperative sociali, ed in relazione al concetto di “persona svantaggiata” previsto dall’art. 4 l. 381 del 1991, legittimamente la regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato la propria potestà integrativa individuando, con la l. reg. 7 del 1992, alcune categorie non espressamente contemplate tra le persone svantaggiate dal citato articolo 4 della legge statale, posto che l’elencazione contenuta in tale articolo va intesa coma mera indicazione e non esprime tassatività nè preclusione all’integrazione, e che la norma regionale non ha un contenuto contrario alla legge statale, nè delinea un nuovo spazio normativo creando un istituto prima non previsto (Cass., Sez. Lav., 14/03/2005, n. 5472 in DeG – Dir. e giust. 2005, 21, 31).
  10. Le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a) dell’art. 1, comma 1, l. 8 novembre 1991 n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, ancorché si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio – sanitari od educativi, l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Pertanto la gestione di servizi socio – sanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento (Cass., Sez. Lav., 11/05/2004, n. 8916 in Giust. civ. Mass. 2004, 5).
  11. Anche se le cooperative sociali costituiscono una realtà preesistente alla l. 8 novembre 1991 n. 381, secondo la quale le cooperative sociali sono caratterizzate dallo scopo – promozione umana e integrazione sociale dei cittadini – e dal mezzo della relativa attuazione, che può assumere un aspetto oggettivo, in relazione all’attività svolta, ovvero un aspetto soggettivo, in considerazione delle qualità soggettive svantaggiate dei soggetti che possono assumere la qualità di soci, le disposizioni della citata legge, e in particolare quelle che prevedono agevolazioni tributarie e contributive, non hanno efficacia retroattiva. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto sussistente l’obbligo contributivo a carico di una società cooperativa, all’origine costituita da ex combattenti e reduci e successivamente anche da invalidi, per la custodia di quadrupedi del mercato ortofrutticolo, attività poi estesa alla custodia di autoveicoli, merci e bagagli) (Cass., Sez. Lav., 07/11/2003, n. 16776 in Giust. civ. Mass. 2003, 11).
  12. Il danno subito dal lavoratore per l’inadempimento dell’obbligazione di assumerlo, esistente a carico di un altro soggetto, è ragguagliabile alla retribuzione perse, ove la controparte non provi le ragioni che giustifichino nel caso specifico una liquidazione in misura inferiore. (Nella specie l’obbligo di assunzione derivava dall’art. 34 del contratto collettivo nazionale per le cooperative sociali, prevedente, in caso di assunzione da parte di altra azienda della gestione del medesimo servizio, che l’azienda subentrante, nel concorso di talune condizioni, assumesse il personale addetto all’appalto o alla convenzione, ferma restando la risoluzione del precedente rapporto di lavoro; nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C. aveva condannato la cooperativa convenuta ad assumere la parte attrice, oltre che al risarcimento del danno) (Cass., Sez. Lav., 16/08/2001, n. 11141 in Giust. civ. Mass. 2001, 1601).
  13. L’ambito di efficacia del decreto ministeriale, che fissa i salari medi convenzionali, sui quali si provvede da parte delle cooperative sociali al pagamento della contribuzione dovuta in favore dei propri soci-lavoratori, è da individuarsi nelle sole zone del territorio dallo stesso indicate (nel caso di specie è stata disconosciuta la possibilità che una cooperativa sociale, con sede legale a Parma, per i propri soci-lavoratori occupati nella provincia di Udine, determinasse i salari medi convenzionali dovuti e la omessa contribuzione applicando il disposto del decreto ministeriale che atteneva la sola provincia di Parma) (App. Bologna 23/11/2000, in Inform. Prev., 2001, 1096).
  14. L’esistenza in capo ai soci delle cooperative di produzione e lavoro del diritto ad un trattamento retributivo adeguato e conforme alle previsioni della contrattazione collettiva trova fondamento, relativamente all’ipotesi dei soci ordinari delle cooperative sociali, nel disposto dell’art. 2 l. n. 381 del 1991, nonché nelle previsioni dei contratti collettivi di settore stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa (Trib. Catania 30/11/1999, in Foro it., 2000, I, 913, con nota di Ricci).

 

 

In materia di cooperative sociali in genere

  1. Le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali si muovono su piani e in ambiti diversi atteso che le prime (le organizzazioni di volontariato) hanno come scopo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, senza scopo di lucro; invece la legge sulle cooperative sociali si basa sulla cooperazione e, quindi, su una forma lavorativa comune rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che fanno parte della cooperativa stessa, mentre l’organizzazione di volontariato non persegue, neppure in modo indiretto, un vantaggio economico per i suoi associati (Cons. St. III 22/11/2016, n. 4902).
  2. La riserva di partecipazione posta in favore delle cooperative sociali dall’art. 5 l. n. 381 del 1991 può essere legittimamente imposta solo per la fornitura di beni e servizi strumentali della p.a., cioè erogati a favore della p.a. e riferibili ad esigenze strumentali della stessa; al contrario, tale limite non può trovare applicazione nei casi in cui si tratti di servizi pubblici locali, destinati a soddisfare la generica collettività (TAR Piemonte 03/03/2016, n. 306 inDiritto & Giustizia 2016, 28 marzo).
  3. La previsione dell’avviso di selezione per l’assegnazione della gestione del servizio continuativo di soccorso sanitario in emergenza “118” che condiziona la partecipazione delle cooperative sociali alla selezione alla loro iscrizione al registro regionale della Lombardia, risulta illegittima sia per contrasto con la normativa regionale e statale, che per violazione dei principi di matrice comunitaria (TAR Lombardia, 14/01/2016, n. 68 in Ragiusan 2016, 385-386, 88).
  4. E’ conforme all’ordinamento europeo una norma nazionale che consenta l’affidamento prioritario e senza gara, in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, e con esclusione delle cooperative sociali della fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza (TAR Marche 30/12/2015, n. 934).
  5. L’ art. 5, l. n. 381 del 1991 – che consente all’Amministrazione l’affidamento diretto di servizi alle cooperative sociali, laddove ricorrano le condizioni specificamente indicate, ossia qualora si tratti di appalti di fornitura di beni e servizi, che presuppongono, in coerenza con la causa del contratto, che la relativa prestazione sia rivolta all’Amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma – derogando ai principi generali di tutela della concorrenza che presiedono allo svolgimento delle procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in quanto tale deve essere interpretata in maniera restrittiva, con la conseguenza che non sarà possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati, donde la sua inapplicabilità al servizio pubblico di raccolta di rifiuti (TAR Emilia-Romagna 06/07/2015, n. 637 in Foro Amministrativo (Il) 2015, 7-8, 2063 (s.m)).
  6. In tema di procedure per l’aggiudicazione di appalti pubblici, il legislatore ha previsto, in favore delle cooperative sociali, taluni vantaggi sotto il profilo fiscale e contributivo, senza che l’assenza di finalità di lucro sia preclusiva per tali soggetto ai fini della competizione nelle suddette procedure. Tuttavia l’Amministrazione, all’atto di dettare la lex specialis della gara, deve innanzi tutto e comunque assicurare il rispetto della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall’art. 97 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l’azione amministrativa. La possibilità di cui possono usufruire le cooperative sociali di un regime fiscale e contributivo agevolato va infatti a sommarsi, all’atto della partecipazione a gare pubbliche indette con il criterio del massimo ribasso, alla circostanza che esse possono presentare offerte anche con utile ridotto, visto che lo scopo di lucro è estraneo alla attività delle cooperative stesse, sicché appare ragionevole l’intento dell’Amministrazione di tutelare la par condicio tra le imprese con scopo di lucro e le società cooperative partecipanti alla gara richiedendo la indicazione della offerta “IVA esclusa”, allo scopo di assicurare un sostanziale equilibrio tra dette società e le imprese con scopo di lucro, che altrimenti sarebbero oltremodo penalizzate (TAR Campania 12/05/2015, n. 964).
  7. Contrasta con la previsione dell’art. 48 comma 3, lett. c), d.lg. n. 159 del 2011, la previsione del bando per l’affidamento in concessione di un immobile confiscato alla criminalità organizzata nella parte in cui esclude dalla partecipazione alla procedura le cooperative sociali (TAR Campania 29/01/2015, n. 560)..
  8. Ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. a), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 le cooperative sociali sono soggetti legittimati a partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici e la contrattazione collettiva, cui sono soggette, è applicabile a tutti i diversi tipi di attività che le cooperative sociali possono svolgere, ivi compresa la raccolta dei rifiuti, in relazione al quale il contratto collettivo vigente contempla figure professionali coerenti con la tipologia di detta attività, tra cui operai qualificati ed autisti con patenti per la guida degli automezzi in essa impiegati (Cons. St. V 11/07/2014, n. 3571 inForo Amministrativo (Il) 2014, 7-8, 1995 (s.m)).
  9. È legittimo il provvedimento che rigetta l’istanza di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa dal cui statuto emerge una palese commistione di scopi sociali, afferenti a tipologie diverse (Cons. St. V 22/06/2010, n. 3886 in Foro amm. CDS 2010, 6, 1280 (s.m)).
  10. Le Regioni non possono stabilire limiti territoriali alla capacità delle cooperative sociali, per cui i bandi di gara non possono includere tra i requisiti per partecipare ad una gara per l’espletamento di servizi sociali anche l’obbligatoria iscrizione nell’albo delle cooperative sociali della Regione (nella specie Abruzzo), in quanto tale requisito non è previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria di settore (TAR Abruzzo 22/10/2009, n. 615 inForo amm. TAR 2009, 10, 2883 (s.m)).
  11. Nel caso di partecipazione di cooperative sociali a gare pubbliche indette dall’ente locale per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a soggetti diversamente abili, ciò che rileva ai fini della attendibilità dell’offerta economica da esse presentata non è il perseguimento di un margine di utile, atteso che lo scopo di lucro è estraneo alla loro attività, bensì la circostanza che la struttura dell’offerta sia tale da garantire uno svolgimento efficiente ed efficace del servizio, nel pieno perseguimento degli interessi pubblici della stazione appaltante (TAR Molise 24/09/2008, n. 714 in Foro amm. TAR 2008, 9, 2509 (s.m)).