Società cooperativa

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Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini

Scheda sintetica

Le società cooperative sono società a capitale variabile, iscritte in un apposito albo, che si caratterizzano per il fatto di presentare uno scopo prevalentemente mutualistico, che le distingue dalle altre società commerciali di persone e di capitali, che hanno uno scopo puramente speculativo.

Il fenomeno della cooperazione mutualistica è antico, affondando le proprie radici negli albori del diritto del lavoro, e si è manifestato in diversi paesi europei (oltre all’Italia, in particolare, nel Regno Unito, in Francia e in Germania), assolvendo la funzione di soddisfare un comune bisogno economico degli associati (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito), e con ciò di promuovere il benessere della collettività.

La Costituzione riconosce la funzione sociale della cooperazione mutualistica, stabilendo che la legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei (tra cui importanti benefici di carattere fiscale) e ne assicura il carattere e le finalità (art. 45 Cost.).

Oggi, la disciplina delle società cooperative si ritrova innanzitutto nelle disposizioni del codice civile che ne regolano la struttura societaria, il funzionamento e i diritti e doveri dei soci (artt. 2511 – 2545 duodevicies), oltre che nelle diverse leggi speciali che si sono succedute in età repubblicana, dalla c.d. legge Basevi del 1947 (d.lgs. 1577/1947), alla legge in materia di cooperative sociali (particolari forme di società cooperative aventi lo scopo di perseguire un interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale, l. 381/1991), fino alla disciplina relativa alla tutela della posizione del socio lavoratore (l. 142/2001).

Fonti normative

  • Codice civile, articoli da 2511 a 2545 duodevicies
  • Legge 3 aprile 2001, n. 142
  • Legge 31 gennaio 1992, n. 59
  • D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577

 

Cosa fare – Tempi

Contro la delibera di esclusione il socio lavoratore può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni.

Nel medesimo termine è altresì opportuno impugnare in via stragiudiziale il contestuale licenziamento, mediante raccomandata A/R.

L’impugnazione è inefficace se non è seguita entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito in tribunale del ricorso.

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

Scheda di approfondimento

Nozione di mutualità prevalente e parametri di prevalenza

Il concetto di mutualità, che connota lo scopo delle società cooperative, non è immediatamente definito dalla legge, e viene individuato tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina in quella funzione sociale, tutelata dall’art. 45 Cost., propria dell’organizzazione cooperativa, che è finalizzata a realizzare non un interesse speculativo dei soci ma il soddisfacimento dei loro bisogni e la promozione della collettività.

Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla mutualità “pura” , caratterizzata dall’assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità “spuria” che, con l’attenuazione del fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando cosi il fine mutualistico con un’attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro.

L’art. 2511 c.c., tuttavia, precisa che possono considerarsi società a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico:

  • quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (c.d. cooperative di consumo);
  • quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, di prestazioni lavorative dei soci (c.d. cooperative di lavoro);
  • quelle che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (per esempio le cooperative agricole).

La condizione di prevalenza cui si riferisce la disposizione, che deve essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio, viene individuata dalla legge secondo i seguenti parametri (art. 2512 c.c.):

  • ricavi da vendite di beni e prestazioni di servizi verso i soci in misura superiore al 50% del totale dei ricavi in bilancio;
  • costo del lavoro dei soci superiore al 50% del totale del costo del lavoro in bilancio;
  • costo della prodizione per servizi ricevuti o beni conferiti dai soci superiore al 50% dei costi in bilancio per beni o servizi.

Quando non ricorrano tali condizioni di prevalenza per due esercizi consecutivi, la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e i connessi benefici di carattere fiscale (art. 2545 octies c.c.).

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Proprio allo scopo di salvaguardare le caratteristiche di mutualità proprie del modello cooperativo, la legge detta nei confronti delle società cooperative alcuni requisiti e limiti particolari, che non trovano riscontro nella disciplina delle società commerciali.

In particolare, gli statuti delle società a mutualità prevalente devono contenere apposite clausole di non lucratività (art. 2514 c.c.), che prevedano, in particolare:

  • il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;
  • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  • in caso di scioglimento della società, l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituiti ai sensi dell’art. 11, l. 59/1992.

Si tratta sostanzialmente delle clausole previste già dalla legge Basevi, la quale ne faceva derivare una presunzione di prevalenza a fini tributari (art. 26 d. lgs. 1577/1947).

La mancanza del requisito della prevalenza o l’assenza nello statuto delle clausole di non lucratività comporta che la società, pur restando di tipo cooperativo, perda la qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente (diventando così una società cooperativa c.d. diversa) e, con essa, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Atto costitutivo, statuto e regolamento interno, con particolare riferimento alla posizione dei soci lavoratori

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.) e ad esse si applicano in via residuale, ad integrazione di quanto previsto dalla disciplina speciale in materia, le disposizioni sulla società per azioni, in quanto compatibili, salvo che l’atto costitutivo preveda l’applicazione delle disposizioni sulla società a responsabilità limitata, nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a venti e l’attivo patrimoniale non superi un milione di Euro (art. 2519 c.c.)

La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico (art. 2521 c.c.), che stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e deve indicare, tra l’altro, le generalità dei soci, che devono essere in numero almeno di nove (art. 2522 c.c.), i requisiti per l’ammissione dei soci, i quali devono essere stabiliti secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta (art. 2527 c.c.), nonché le condizioni per l’eventuale recesso o per l’esclusione dei soci.

Lo statuto, anche se forma oggetto di atto separato, è parte integrante dell’atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere inoltre disciplinati da regolamenti – predisposti dagli amministratori e approvati con la maggioranza prevista per le assemblee straordinaria – che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci (art. 2521, comma 5, c.c.).

Nelle società cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, il regolamento interno deve contenere in ogni caso (art. 6, l. 142/2001):

  • il richiamo ai contratti collettivi applicabili ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
  • le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
  • il richiamo espresso alle normative vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
  • l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati i livelli occupazionali;
  • l’attribuzione all’assemblea della facoltà di deliberare forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie.

Il regolamento può incidere anche in senso peggiorativo sui trattamenti economici spettanti al socio lavoratore, ma non può contenere disposizioni derogatorie in senso peggiorativo rispetto al trattamento economico minimo garantito dall’art. 3, comma 1, l. 142/2001.

Acquisto e trasferibilità dello status di socio

L’ammissione di un nuovo socio, sulla base di criteri non discriminatori e coerenti con la finalità mutualistica (art. 2527 c.c.), è fatta con deliberazione degli amministratori, su domanda dell’interessato (2528 c.c.). La deliberazione di ammissione viene annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci, senza che sia necessario modificare l’atto costitutivo.

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori e svolgere il mestiere corrispondente o affine all’attività svolta dalla cooperativa (art. 23, d.lgs. 1577/1947).

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata, e chi l’ha proposta può entro sessanta giorni chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea.

La quota o le azioni dei soci cooperatori, e con esse lo status di socio, non possono essere efficacemente trasferite senza autorizzazione degli amministratori. Contro il diniego degli amministratori, che deve essere motivato, è ammessa opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni.

Esclusione del socio. Rinvio

Si veda la voceSocio lavoratore di cooperativa al paragrafo “Cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema Società cooperative

Si veda anche la casistica riportata sotto le voci:

  1. Lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla cosiddetta mutualità pura, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla cosiddetta mutualità spuria, che attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con una attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni e servizi a terzi a fini di lucro. La possibilità che la cooperativa assuma diverse tipologie comporta necessariamente una diversità di posizioni del socio cooperatore, senza, peraltro, che, anche laddove è più accentuato il fine mutualistico (come nelle cooperative di consumo), il parametro normativo di riferimento cessi di essere quello della società (come dimostra l’art. 2516 c.c.), pur rimanendo la posizione del socio cooperativo distinta da quella del socio di una società di capitali, in quanto quest’ultimo persegue un fine puramente speculativo, mentre il primo mira di regola ad un risultato economico e ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, o comunque peculiare e variante a seconda del ramo di attività cooperativa esercitato dalla società. Tale vantaggio non è costituito (o almeno non lo è prevalentemente) dalla più elevata remunerazione possibile del capitale investito, ma dal soddisfacimento di un comune preesistente bisogno economico (di lavoro, del bene casa, di generi di consumo, di credito ed altri), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa per i beni o i servizi acquistati o realizzati dalla propria società (come nelle cooperative di consumo), oppure di una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (come nelle cooperative di produzione e di lavoro) (Cassazione civile, sez. un., 14 giugno 2016, n. 12190, 12191 e 12192).
  2. Lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato: pertanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2545-terdecies c.c., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l’accertamento della sussistenza del fine predetto occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa (Cassazione civile, sez. I, 24 marzo 2014, n. 6835 in Diritto & Giustizia 2014, 25 marzo (nota di: TARANTINO)).
  3. È illegittima, perché non viola gli obblighi di riservatezza su di esso gravanti, ma anzi costituisce legittimo esercizio della facoltà di critica, l’esclusione da una società cooperativa del socio amministratore che abbia pubblicato su quotidiani locali notizie generiche relative a accadimenti inerenti la gestione della società (Cassazione civile, sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2190).
  4. La deliberazione di esclusione del socio per morosità, nonostante la richiesta, da parte di quest’ultimo, di chiarimenti e la manifestata disponibilità a pagare la somma richiesta, una volta accertatane la motivazione, costituisce reazione sproporzionata e lesiva del criterio della buona fede oggettiva (Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2013, n. 22097 in Giustizia Civile Massimario 2013).
  5. In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto intercorrente tra la società e l’amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all’area del lavoro professionale autonomo; ne consegue che il disposto dell’art. 36, comma 1, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, pur costituendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al predetto rapporto, per cui è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni (Cassazione civile, sez. I, 1 aprile 2009, n. 7961 in Giust. civ. Mass. 2009, 4, 562).
  6. Nell’ordinamento delle società cooperative – attesa l’accentuata rilevanza dell’elemento personale che ad esse è propria e stante l’operatività della regola di buona fede nell’esecuzione di ogni rapporto contrattuale (ivi compresi quelli societari) è da ritenersi vigente (già prima dell’espressa previsione nel testo dell’art. 2516 c.c., novellato dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6) un generale principio di parità di trattamento dei soci da parte della società, il quale – da intendersi in senso relativo, e cioè come parità di trattamento dei soci che si trovino, rispetto alla società, in eguale posizione – attiene al modo in cui la società, e per essa i suoi amministratori e rappresentanti, è tenuta a comportarsi, definendo una regola di comportamento per gli organi sociale, la cui violazione, ove in fatto accertata, ben può esporre gli amministratori a responsabilità, ai sensi dell’art. 2395 c.c., applicabile alle cooperative in virtù dell’art. 2516 (ora art. 2519) c.c. (la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva affermato la responsabilità degli amministratori di una cooperativa edilizia, per il fatto che essi, a fronte della situazione debitoria di alcuni soci, non avevano attivato contro di essi alcuna iniziativa recuperatoria del credito sociale, ma avevano invece sopperito al fabbisogno finanziario dell’ente accendendo ipoteche su beni destinati ad altri soci, i quali avevano già assolto ogni obbligo di pagamento) (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6510 in Giust. civ. Mass. 2004, 4).
  7. La struttura e la base contrattuale delle società cooperative comportano, di regola, e salvo specifiche norme di eccezione, l’insussistenza in capo all’aspirante socio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge o dall’atto costitutivo, di una posizione soggettiva tutelabile, sia nella forma del diritto soggettivo che dell’interesse legittimo, con conseguente non configurabilità del diritto al risarcimento per la mancata ammissione, e ciò anche quando sia garantito per legge al singolo il diritto di svolgere l’attività costituente lo scopo sociale della cooperativa (nella specie: libera raccolta dei tartufi in boschi e terreni incolti di proprietà altrui, in base alla l. 17 luglio 1970 n. 568, applicabile “ratione temporis”, poi abrogata dalla l. 16 dicembre 1985 n. 752) salvo che lo statuto sociale attribuisca al richiedente, nel concorso di determinati requisiti un diritto all’iscrizione o ad una pronunzia espressa sulla domanda di ammissione, diritto non configurabile tuttavia per la sola previsione statutaria di un meccanismo di reclamo interno avverso la decisione di esclusione (Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 1997, n. 4259 in Giust. civ. Mass. 1997, 744).