Quietanze liberatorie

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Questa voce è stata curata da Davide Paolo Gatti e Simona Rizzello

 

Definizione

La quietanza liberatoria (o a saldo) consiste in una dichiarazione, per prassi sottoscritta a fine rapporto, con cui il lavoratore attesta di aver percepito una determinata somma a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza e di non aver altro da pretendere dal proprio datore di lavoro.

Questo genere di dichiarazioni rappresenta, di regola, una semplice manifestazione del convincimento del lavoratore di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti, non preclusiva, in caso di errore, della facoltà di agire in giudizio per il riconoscimento dei propri diritti rimasti insoddisfatti. (Cass. 25-09-2007, n. 19708; Cass. 14-10-2003 n. 15371, in Mass. Giur. It. 2003 e in Mass. Giur. Lav., 2004, 96)

Generalmente, si considerano mere dichiarazioni di scienza, prive di ogni efficacia negoziale, le quietanze a saldo rese attraverso dichiarazioni ampie e indeterminate (c.d. “clausole di stile”), specie se predisposte dallo stesso datore di lavoro e poi sottoscritte dal lavoratore, in quanto considerate di per sé non sufficienti a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva in capo al lavoratore dichiarante.

Al contrario, una quietanza liberatoria può assumere il valore di rinuncia (negozio unilaterale recettizio con cui il titolare di un diritto lo dismette) o di transazione (contratto mediante il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro), solo quando risulti essere effettivamente indicativa della volontà di privarsi di specifici diritti, dei quali il lavoratore abbia piena e chiara consapevolezza. (Cass. 17-03-06, n. 11536; Cass. 04-05-99, n. 4442)

A tali fini deve però risultare inequivocabilmente accertato, sulla base dell’interpretazione della dichiarazione stessa e di tutte le specifiche circostanze del caso, che il lavoratore abbia avuto la chiara consapevolezza degli specifici diritti determinati (o obiettivamente determinabili) che gli sarebbero spettati nonché la cosciente volontà di rinunciare o transigere sui medesimi.

Allo stesso modo, la dichiarazione con cui il lavoratore accetta, senza esprimere riserve, le somme dovutegli al momento della cessazione del rapporto, non implica di per sé l’accettazione del licenziamento, ossia una rinuncia ad impugnare il relativo provvedimento.

Anche sotto questo profilo, è possibile considerare tale dichiarazione come una rinuncia o una transazione solo in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti che dimostrino l’effettiva e consapevole volontà del lavoratore di accettare il licenziamento. (Cass. 12-07-2002, n. 10193).

 

Normativa

  • Codice civile, art. 2113

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio Legale specializzato in diritto del lavoro

 

Scheda di approfondimento

Per rinuncia si intende la manifestazione consapevole e volontaria da parte del lavoratore, di rinunciare a determinati diritti disponibili.

La giurisprudenza ammette in generale anche la rinuncia effettuata tacitamente, ad esempio attraverso un comportamento concludente o omissivo, purché ne emerga, in maniera incontestabile, la volontà del lavoratore.

La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono una lite o pongono fine ad una controversia in corso.

Oggetto di rinuncia e di transazione possono essere solamente diritti disponibili: non sono valide dunque le rinunce relative a diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili o da contratti collettivi, con esclusione di patti migliorativi della posizione del lavoratore.

Non sono dunque validi rinunce e transazioni relativi a diritti futuri, non ancora maturati ( si pensi al caso in cui si rinunci alla retribuzione, pur dovendo ancora maturare il diritto stesso); tra i diritti di cui il lavoratore può liberamente disporre ad esempio, è la rinuncia all’indennità di preavviso nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per mutuo consenso.

 

Rimedi esperibili

Per far dichiarare l’invalidità delle rinunce o delle transazioni aventi ad oggetto diritti indisponibili, il lavoratore ha un termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla data in cui è avvenuta la rinuncia, qualora questa sia intervenuta successivamente, per impugnare l’atto.

L’impugnazione stragiudiziale può essere effettuata con qualsiasi atto scritto, (anche una semplice lettera indirizzata al datore di lavoro) non richiedendo questa alcuna formula sacramentale specifica, purché emerga anche implicitamente, la volontà del lavoratore di invalidare l’atto.

Tale impugnazione non può essere proposta autonomamente dall’organizzazione sindacale di appartenenza, salvo conferimento del mandato di rappresentanza concesso direttamente dal lavoratore.
Allo stesso modo l’impugnazione non può essere proposta dagli eredi del lavoratore defunto: questi infatti, non possono proporre impugnazione, salva la possibilità per gli stessi di esperire azione giudiziale ordinaria di annullamento.

La sola impugnazione stragiudiziale tuttavia, non ha effetto automaticamente invalidante: la giurisprudenza più recente si è espressa richiedendo ai fini della dichiarazione di invalidità di tale atto, il ricorso giudiziale.

 

La conciliazione

La predetta normativa che prevede l’invalidità di rinunce o di transazioni aventi ad oggetto diritti indisponibili, non si applica nel caso di conciliazioni intervenute avanti il Giudice, ovvero avanti la commissione intersindacale di conciliazione costituita presso l’Ufficio provinciale del Lavoro, ovvero conciliazioni stipulate in sede sindacale: in tali casi infatti il diritto del lavoratore è garantito dalla presenza di soggetti qualificati.

Ad ogni buon conto, anche la conciliazione intervenuta avanti la Direzione provinciale del lavoro è impugnabile con le normali azioni di nullità e di annullamento.

Per ulteriori approfondimenti si veda anche la voce Conciliazione

Le quietanze liberatorie

Le quietanze liberatorie sono delle dichiarazioni con le quali il lavoratore attesta di nulla avere più a pretendere dal datore di lavoro, in quanto ha percepito un importo qualificato come satisfattivo di ogni sua ulteriore spettanza.

Di norma tali dichiarazioni hanno mero valore di scienza o di opinione: tuttavia in casi particolari, tale documento acquisisce valore di rinuncia o di transazione qualora in modo inequivocabile emerga la volontà o la consapevolezza del lavoratore di rinunciare a propri diritti.

Solitamente tali quietanze, sottoscritte per accettazione dal lavoratore, vengono richieste dal datore di lavoro a fine rapporto: si pensi al caso in cui venga corrisposta al lavoratore una somma aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, a titolo di incentivazione all’esodo.

Si precisa altresì che una eventuale quietanza liberatoria con la quale il lavoratore accetti le somme dovutegli alla cessazione del rapporto, non implicano automaticamente rinuncia alla impugnazione di un licenziamento illegittimo.