Alle sezioni unite: spettanza del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. sui contributi ai fondi di previdenza complementare
Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 31 luglio 2025, n. 22066
La Cassa Edili di Modena aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un’impresa per contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare “Prevedi”, invocando il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Pervenuta la questione in sede di legittimità, la Corte rileva un contrasto giurisprudenziale sul tema e ne ricostruisce i diversi orientamenti: (i) un orientamento consolidato qualifica i contributi ai fondi di previdenza complementare come obbligazioni di natura previdenziale, distinte dal rapporto di lavoro e prive del nesso di corrispettività con la prestazione lavorativa: di conseguenza, i relativi crediti non possono beneficiare del privilegio ex art. 2751-bis c.c.; (ii) un orientamento più recente valorizza invece la “realtà effettuale”: Il mancato versamento dei contributi al Fondo sottrae al lavoratore componenti retributive che non ha percepito, sicché il credito conserverebbe natura retributiva sino al momento dell’effettivo versamento; in tale prospettiva, il privilegio ex art. 2751-bis c.c. sarebbe applicabile; (iii) sul piano processuale, la giurisprudenza più recente ha inoltre affermato che la legittimazione a insinuarsi al passivo per contributi e TFR non versati spetta di regola al lavoratore, poiché il fallimento scioglie il mandato conferito al datore di lavoro quale delegato al versamento; solo in presenza di una cessione del credito al fondo la legittimazione spetta a quest’ultimo; (iv) per dirimere in via definitiva la questione, la Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.