Competenza territoriale nel lavoro “itinerante”: la casa del lavoratore può essere dipendenza aziendale
Corte di Cassazione, ordinanza 14 gennaio 2026, n. 761
Un lavoratore aveva adito il Tribunale di Tivoli per il pagamento di differenze retributive e TFR. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Latina in base alla sede dell’impresa e al luogo di stipulazione del contratto. Il lavoratore aveva quindi proposto regolamento di competenza, deducendo di non avere mai svolto attività presso la sede datoriale e di eseguire la prestazione (accompagnamento di pazienti presso strutture sanitarie) utilizzando un mezzo aziendale custodito presso la propria abitazione, dalla quale riceveva quotidianamente istruzioni tramite telefono. La Cassazione, accogliendo le ragioni del lavoratore, dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli, affermando che: (i) il criterio della “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore” di cui all’art. 413, co. 2, c.p.c. va riferito non alla destinazione formale risultante dal contratto, ma allo svolgimento effettivo della prestazione; (ii) la nozione di dipendenza aziendale deve essere interpretata in senso ampio, comprendendo qualsiasi complesso di beni organizzati, anche di modesta entità e privi di poteri decisionali, purché funzionali all’esercizio dell’impresa; (iii) anche l’abitazione del lavoratore può integrare una dipendenza aziendale, quando vi siano collocati i beni strumentali necessari alla prestazione (nel caso di specie, il mezzo aziendale), e quando da lì abbiano inizio e fine le mansioni lavorative; (iv) non è necessario che i locali o le attrezzature siano di proprietà del datore di lavoro, né che vi operi una pluralità di dipendenti; (v) tale interpretazione è coerente con la ratio dell’art. 413 c.p.c., volta a favorire il radicamento del foro del lavoro nel luogo più vicino alla residenza del lavoratore, rendendo il processo più funzionale e agevole anche sul piano probatorio.