Corte di cassazione, sentenza 11 giugno 2015 n. 12124
Il lavoratore licenziato, al quale il datore di lavoro, a seguito della reintegrazione giudiziale, abbia pagato la retribuzione senza riammetterlo in servizio, non ha diritto ai contributi previdenziali se la sentenza di reintegrazione venga successivamente annullata.
Secondo la Corte, diversamente dall’ipotesi in cui il lavoratore venga medio tempore anche reintegrato in servizio a seguito di una sentenza non ancora definitiva ma provvisoriamente esecutiva, successivamente annullata (ipotesi nella quale la disciplina di cui all’art. 2126 cod. civ. dovrebbe consentire di salvare retribuzione e contributi), nel caso in cui la reintegrazione si concreti nella sola erogazione della retribuzione, questa deve essere restituita se la sentenza di reintegrazione è annullata, facendo così venir meno anche il correlato obbligo contributivo. E ciò anche se il lavoratore abbia inutilmente offerto nel periodo indicato la propria prestazione, rifiutata dal datore di lavoro. – Sezione: processuale