Corte di cassazione, sentenza 11 giugno 2015 n. 12124

11 Giugno 2015

Il lavoratore licenziato, al quale il datore di lavoro, a seguito della reintegrazione giudiziale, abbia pagato la retribuzione senza riammetterlo in servizio, non ha diritto ai contributi previdenziali se la sentenza di reintegrazione venga successivamente annullata.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo la Corte, diversamente dall’ipotesi in cui il lavoratore venga medio tempore anche reintegrato in servizio a seguito di una sentenza non ancora definitiva ma provvisoriamente esecutiva, successivamente annullata (ipotesi nella quale la disciplina di cui all’art. 2126 cod. civ. dovrebbe consentire di salvare retribuzione e contributi), nel caso in cui la reintegrazione si concreti nella sola erogazione della retribuzione, questa deve essere restituita se la sentenza di reintegrazione è annullata, facendo così venir meno anche il correlato obbligo contributivo. E ciò anche se il lavoratore abbia inutilmente offerto nel periodo indicato la propria prestazione, rifiutata dal datore di lavoro. – Sezione: processuale