Corte di cassazione, sentenza 19 febbraio 2015 n. 3320

19 Febbraio 2015

E’ intangibile nei suoi termini espliciti e impliciti dal giudice di rinvio la sentenza della Corte di cassare la decisione impugnata, con rinvio degli atti ai giudici di merito per una nuova valutazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva invocato avanti al giudice di rinvio a proprio vantaggio un mutamento intervenuto nella giurisprudenza di cassazione in materia di applicabilità della procedura di cui all’art. 7 S.L. al licenziamento disciplinare di un dirigente. Poiché nelle precedenti fasi di giudizio la contraria regola aveva costituito l’implicito presupposto del contenzioso tra le parti, la Corte ha escluso che essa potesse essere modificata in sede di giudizio di rinvio, pena la lesione dell’intangibilità della sentenza di cassazione, che segna il perimetro entro il quale deve muoversi il giudice al quale sono stati rinviati gli atti del giudizio.
La Corte ha altresì affermato che la domanda di risarcimento danni da licenziamento ingiustificato comprende altresì, come il più comprende il meno, la richiesta di indennità sostitutiva del preavviso per il caso di riqualificazione giudiziale del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Sezione: processuale