Dalla reintegrazione nasce il diritto alla restituzione del preavviso
Corte di cassazione, ordinanza 28 giugno 2026, n. 22187
In sede di opposizione a precetto relativo a una parte non pagata dell’indennità risarcitoria prevista in una sentenza di reintegrazione, la società datrice aveva dichiarato che si trattava dell’equivalente dell’indennità sostitutiva del preavviso a suo tempo erogata al dipendente e quindi opposta in compensazione. I giudici di merito avevano respinto l’opposizione della società, sostenendo che tale controcredito avrebbe dovuto essere azionato nel giudizio relativo all’impugnazione del licenziamento e che, trattandosi di un fatto antecedente alla formazione del titolo azionato in sede esecutiva dal dipendente, non poteva incidere su di esso. Cassando la sentenza, la Corte ricorda che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è incompatibile con la riattivazione dello stesso mediante reintegrazione. È quest’ultima quindi che determina l‘insorgenza del diritto del datore alla restituzione dell’indennità di preavviso, che, essendo un posterius rispetto alla formazione del titolo che ha ricostruito il rapporto, può anche essere dedotto in compensazione in sede di opposizione all’esecuzione forzata ad esso relativa.