Professione medica – La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, nella parte in cui estende al personale sanitario non medico di cui alla legge n. 251 del 2000 la facoltà di svolgere attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati.