In caso di pluralità di trattamenti pensionistici, l’indennità integrativa speciale, come ogni altra componente diretta a compensare l’incremento del costo della vita, spetta sempre su una sola pensione (nel caso in esame si trattava di una pensione diretta a carico dell’assicurazione generale dell’INPS e di una pensione di reversibilità INPDAP, per cui il dubbio era sorto in considerazione della diversa provenienza dei due trattamenti pensionistici).