Tribunale di Milano, 30 marzo 2016 (ordinanza)
Nella disciplina del licenziamento collettivo, costituisce violazione dei criteri di scelta l’utilizzazione di criteri o sotto-criteri organizzativi basati sulle funzioni svolte o su altre valutazioni professionali, che rendano incoerente o poco trasparente la selezione, ovvero che restringano eccessivamente l’area delle selezione rispetto a funzioni che consentono comunque di comparare più lavoratori.