La regola dell’art. 2 L. 142/2001, secondo la quale è esclusa l’applicazione dello stesso art. 18 stat. lav. ogni volta che venga a cessare il rapporto associativo assieme a quello di lavoro, va riletta a seguito della modifica dello steso art. 18, intervenuta nel 2012: la sanzione indennitaria prevista per le violazioni procedurali dai commi 5 e 6 della norma deve applicarsi anche in caso di legittima esclusione del socio.