Ancora sulla necessità del comporto per malattia specifico per il disabile
Corte di cassazione, sentenza 11 maggio 2026 n. 13734
Nel giudizio di impugnazione del licenziamento per superamento del comporto da parte di un disabile, che ne aveva lamentato il carattere discriminatorio, la Cassazione ribadisce che costituisce discriminazione indiretta applicare a un dipendente disabile la misura del comporto per malattia comune a tutti i dipendenti, anche se prolungabile a iniziativa del lavoratore. Ciò in ragione del maggior rischio di morbilità del disabile. Il CCNL deve pertanto prevedere una misura del comporto più lunga rispetto a quella stabilita per tutti gli altri dipendenti. In assenza e comunque per evitare le conseguenze della discriminazione, il datore di lavoro ha l’onere di adottare accorgimenti ragionevoli, avviando un percorso di interlocuzione col dipendente, finalizzato ad evitare l’espulsione. La Corte ricorda infine che l’inabilità rilevante ai fini indicati si caratterizza per menomazioni durature nel tempo, capaci di impedire la capacità del disabile alla vita lavorativa nella stessa misura degli altri dipendenti e che le malattie rilevanti sul comporto “speciale” devono essere causalmente connesse a tale incapacità.