Stato passivo

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Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) ha modificato la disciplina sul fallimento: parte del nuovo codice è vigente dal 16 marzo 2019, mentre il resto della disciplina entrerà in vigore in data 1 settembre 2021.
Questa voce è stata curata da Francesca Ajello

Scheda sintetica

Lo stato passivo nell’ambito della procedura concorsuale di fallimento è l’atto risultante dalla fase di accertamento del passivo e ha la funzione di individuare e ordinare i creditori del fallito che sono titolari del diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo patrimoniale.

La procedura concorsuale di fallimento, una volta aperta attraverso la sentenza dichiarativa, si enuclea in tre fasi, tutte tese al raggiungimento del comune scopo di dare soddisfacimento alle ragioni legittimamente vantate dai creditori nei confronti del fallimento.

Le tre fasi sono:

  1. accertamento del passivo;
  2. liquidazione dell’attivo;
  3. ripartizione dell’attivo.

La prima fase, che qui interessa, ha in sostanza la funzione primaria di consentire ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni immobili o mobili di proprietà o in possesso del fallito di chiedere di partecipare al concorso per il soddisfacimento delle proprie ragioni, nonché la funzione di accertare quali, fra costoro, siano effettivamente titolari del diritto di ottenere il pagamento di ciò che è loro dovuto.

Tale fase costituisce quindi un momento fondamentale della procedura concorsuale, poiché solo attraverso la stessa è possibile verificare quali soggetti abbiano effettivamente il titolo per partecipare alle fasi successive e, specificamente, al momento in cui viene ripartito il ricavato della vendita dei beni del fallito e di riordinare i nominativi di tali creditori in un unico elenco.

Ciò avviene mediante un procedimento disciplinato dalla legge fallimentare, avente natura contenziosa e destinato a sfociare in un provvedimento finale del giudice delegato, denominato decreto di esecutività dello stato passivo.

In conseguenza di quanto appena detto, nella pratica accade che, quando il datore di lavoro fallisce, il lavoratore che vanti ancora dei crediti nei suoi confronti (come, per esempio, retribuzioni non ancora pagate, TFR non liquidato, indennità di varia natura, risarcimento dei danni subiti a causa di un comportamento datoriale illegittimo) deve partecipare al procedimento di accertamento dello stato passivo, al fine di ottenere prima l’ammissione allo stesso e, successivamente, il soddisfacimento delle proprie pretese attraverso la ripartizione dell’attivo.

Normativa di riferimento

  • Regio decreto 16.03.1942 n. 267 (cd. legge fallimentare) come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n° 5 e in particolare artt. da 104 a 117
  • D.Lgs. 169/2007

 

A chi rivolgersi

  • Ufficio vertenze sindacale
  • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

 

Documenti necessari

  • Buste paga
  • Lettera di assunzione e di eventuali successivi passaggi di livello
  • Provvedimenti giudiziali di accertamento di crediti derivanti dal rapporto di lavoro pronunciati prima della dichiarazione di fallimento

 

Scheda di approfondimento

Il procedimento finalizzato all’accertamento dello stato passivo si articola in diversi momenti, i quali, di volta in volta, hanno lo scopo di far conoscere ai creditori (o ai titolari di diritti reali o personali) dell’avvenuto fallimento e degli elementi fondamentali della procedura e di porre le condizioni necessarie affinché si possa addivenire ad una decisione del giudice delegato assunta nel contradditorio fra le parti.

In particolare, la verificazione dello stato passivo si enuclea nelle seguenti fasi:

  1. comunicazione ai creditori
  2. domanda di ammissione allo stato passivo
  3. verifica delle domande
  4. decreto di esecutività

Comunicazioni ai creditori

I creditori, per poter partecipare utilmente al concorso per la ripartizione dell’attivo, debbono presentare un’apposita domanda di ammissione allo stato passivo (detta insinuazione allo stato passivo) entro uno specifico termine.

Conseguentemente, affinché ciò sia possibile, essi debbono sapere che è stato dichiarato il fallimento del proprio debitore, quando e da quale Tribunale è stata emessa la sentenza dichiarativa e il giorno in cui si terrà l’udienza durante la quale verrà esaminato lo stato passivo.

La conoscenza di tali elementi è garantita attraverso un duplice meccanismo:

  • attraverso la specifica comunicazione che il curatore deve spedire ai sensi dell’art. 92 l.f.: la disposizione citata, infatti, impone all’organo della procedura di esaminare le scritture dell’imprenditore e le altre fonti utili, al fine di redigere un elenco in cui figurino i creditori con i rispettivi crediti e i titolari di diritti reali personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito. Depositato l’elenco in cancelleria, il curatore ha l’onere di spedire un avviso individuale a ciascuno dei soggetti che figurano in esso, che in questo modo vengono informati della possibilità di partecipare al concorso, della data dell’udienza per l’accertamento dello stato passivo e di ogni altra notizia utile per presentare la domanda;
  • tuttavia, non è detto che, dalle scritture e dalle fonti disponibili, il curatore riesca ad individuare tutti i creditori aventi diritto al pagamento. Per questo motivo l’art. 17 l.f. impone un meccanismo di pubblicità che permette a tutti di sapere dell’avvenuta dichiarazione di fallimento e, conseguentemente di poter partecipare al concorso. E infatti la norma citata dispone l’annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento presso il Registro delle Imprese: in tal modo gli interessati conoscono tutti gli elementi fondamentali della procedura (ad esempio, il Tribunale competente, giudice delegato e curatore), fra i quali figura obbligatoriamente anche la data in cui il giudice delegato terrà l’udienza di verificazione dello stato passivo;

Domanda di ammissione allo stato passivo

Come detto, i creditori – per partecipare utilmente al concorso – devono presentare apposita domanda, con la quale chiedono che il loro credito venga ammesso al passivo del fallimento cui sono interessati.

La domanda è dettagliatamente disciplinata dagli artt. 92 e 93 l.f., nonchè dall’art. 101 della legge citata.

Dal combinato disposto di queste norme si evincono le caratteristiche fondamentali dell’atto che il creditore deve presentare:

  • la domanda ha natura, struttura ed effetti della domanda giudiziale. Ciò significa che la sua presentazione provoca importanti conseguenze: provoca in primo luogo il sorgere del potere-dovere del giudice di decidere su di essa; fissa i confini di ciò che il giudice deve decidere (egli infatti non potrà andare oltre quanto richiesto); determina l’ambito entro il quale potrà essere proposta l’eventuale opposizione (in caso di pronuncia sfavorevole al creditore); interrompe la decorrenza dei termini di prescrizione (interruzione che si protrae per tutta la durata della procedura);
  • la domanda può essere presentata personalmente dal creditore presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato il fallimento, anche se rimane prassi diffusa quella di rivolgersi ad uno specialista per non incorrere in errori che possono pregiudicare l’emanazione di un provvedimento favorevole;
  • le domande possono essere tempestive o tardive. Perché sia tempestiva, l’insinuazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima della prima udienza fissata – nella sentenza di fallimento – per l’accertamento dello stato passivo: il termine – che non era richiesto nella previgente disciplina – ha lo scopo di permettere al curatore di esaminare le domande al fine di redigere il progetto di stato passivo, su cui il giudice delegato dovrà decidere, corredato da tutte le osservazioni relative all’ammissibilità o meno del credito. Le domande presentate oltre il suddetto termine si dicono tardive: a seguito della riforma, il procedimento per l’esame di queste ultime – pur avvenendo in un’udienza successiva – segue le medesime forme previste per quelle tempestive ed il creditore che non sia riuscito a depositare in tempo il proprio ricorso non incorre in ogni caso in alcuna conseguenza negativa (nella disciplina previgente, per l’accertamento delle tardive era invece previsto un procedimento differente, il quale poteva condurre, in presenza di contestazione da parte del curatore, ad una causa civile celebrata con il rito ordinario). Per domande ultratardive infine si intendono i ricorsi per l’insinuazione presentati oltre il termine di 12 mesi (o 18 nei fallimenti più complessi): l’ammissibilità di queste domande è subordinata alla condizione che il creditore provi che il ritardo non è dipeso da causa a lui imputabile;
  • deve avere lo specifico contenuto richiesto dal secondo comma dell’art. 93 l.f. (indicazione della procedura e dei suoi organi; determinazione della somma di cui si chiede l’ammissione; descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui cui la domanda si fonda; indicazione dell’eventuale causa di prelazione etc.).

Verificazione delle domande

Presentate le domande, queste debbono essere esaminate dal curatore che deve successivamente:

  • predisporre elenchi separati di creditori e titolari di diritti su beni mobili o immobili;
  • presentare le proprie conclusioni in riferimento a ciascuna domanda. È opportuno rilevare che, a seguito della Riforma, le annotazioni del curatore risultano di particolare importanza: il curatore, infatti, ora assume il ruolo di parte processuale, mentre il giudice delegato ha perso parte dei poteri di cui in precedenza era titolare. La legge oggi chiede pertanto che il curatore motivi espressamente sia la sua adesione alla domanda sia le contestazioni che egli eventualmente propone: così, per un verso, agli altri creditori saranno fornite maggiori informazioni circa un’eventuale contestazione al credito concorrente e per altro verso l’organo che amministra il patrimonio fallimentare può svolgere tutte le attività di difesa necessarie per poter paralizzare una pretesa illegittimamente fatta valere (quindi può negare i fatti costituitivi ma anche eccepire l’esistenza di fatti modificativi, estintivi, impeditivi) e fondamentali affinché il Giudice Delegato – spogliato del potere di sollevare le eccezioni non rilevabili d’ufficio- possa decidere sulla base di tutti gli elementi possibili;
  • depositare il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima: il termine fissato ha lo scopo di mettere ciascun creditore nelle condizioni di esaminare il progetto e quindi, da un lato, di sapere se e come il curatore contesterà la propria domanda avanti al giudice delegato e di presentare eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi alla domanda e, dall’altro lato, di verificare anche le domande proposte dagli altri concorrenti per poterle contestare.

Nella data fissata appositamente dalla sentenza dichiarativa di fallimento, si tiene l’udienza finalizzata ad accertare quali dei crediti richiesti con le domande tempestive abbiano effettivamente il diritto di essere ammessi allo stato passivo e quindi, nella fase specificamente dedicata, di partecipare alla ripartizione dell’attivo.

L’udienza si tiene avanti al giudice delegato per il fallimento e, a seguito dell’intervento legislativo del 2006, è improntata al principio del giusto processo ex art. 111 Cost.

L’udienza di verifica dei crediti è contraddistinta da una pluralità di parti (il curatore e tutti i creditori concorsuali, che sono titolari altresì del diritto di interloquire su ciascuna delle domande presentate) e dal carattere prevalentemente documentale, stante la sua natura di procedimento a cognizione sommaria.

Su ogni domanda proposta decide il giudice delegato con un provvedimento individuale che, secondo la legge, la accoglie o respinge o dichiara inammissibile, mediante un decreto succintamente motivato e nei limiti di quanto richiesto dalle parti in contradditorio.

Il giudice, infatti, esamina ogni domanda verificando l’esistenza e l’ammontare del credito, la sussistenza dell’eventuale causa di prelazione richiesta e la loro anteriorità rispetto al fallimento e poi decidendo con un provvedimento relativo a ciascuna domanda presentata con una motivazione sintetica, ma chiara sul perché della statuizione.

Le udienze di verificazione dei crediti nell’ambito di una stessa procedura possono essere più d’una: durante la prima udienza (quella fissata in sentenza) si svolge l’accertamento delle domande tempestive. Durante tutte le (eventuali) udienze successive, si svolge l’esame delle domande tardive, qualora queste siano state effettivamente depositate in cancelleria.

Decreto di esecutività

Una volta esaminate tutte le domande e alla fine dell’udienza, il giudice delegato forma lo stato passivo, dichiarandolo esecutivo.

La dichiarazione di esecutività avviene mediante un decreto che viene depositato in segreteria ed è un provvedimento di natura contenziosa.
Le singole decisioni che vi sono contenute, infatti, diventano definitive ai fini del riparto, qualora non siano impugnate mediante il meccanismo delle opposizioni: esse, cioè, se non vengono contestate nei modi e nei termini prescritti dalla legge fallimentare, non possono essere mutate e sono vincolanti per la ripartizione finale dell’attivo.

Il decreto di esecutività esplica tuttavia effetti solo nell’ambito della procedura fallimentare in cui si è svolto l’accertamento e ai fini del concorso (cd. giudicato endofallimentare): conseguentemente le decisioni assunte dal Giudice Delegato potranno essere reclamate, ma solo dopo la chiusura della procedura.

Con tale provvedimento o con un provvedimento successivo pronunciato su impulso del curatore, il giudice delegato fissa ogni quattro mesi (e sino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo) anche le udienze di verifica successive alla prima, durante le quali, come detto, gli organi a ciò deputati esaminano – con le medesime forme ora descritte – le domande tardive o ultratardive.