Prescrizione e decadenza

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Questa voce è stata curata da Alexander Bell

 

Prescrizione

La prescrizione è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere un proprio diritto. Trascorso inutilmente questo lasso temporale, il diritto si estingue e la persona non può più esercitarlo (si parla di prescrizione c.d. estintiva ).

Per esempio, la legge stabilisce che il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione mensile si prescrive in cinque anni: se entro tale termine il lavoratore, cui non sia stata corrisposta la retribuzione, non ne chiede il pagamento al datore di lavoro, egli perde il diritto a ricevere la retribuzione non pagata.

I diritti più importanti (ad es. tutti i diritti della personalità, la potestà sui figli, etc.) non si prescrivono: possono quindi essere esercitati senza limiti di tempo.

Le parti di un contratto non possono prolungare o abbreviare i termini di prescrizione stabiliti dalla legge né possono rinunciare alla prescrizione prima che detti termini siano trascorsi.
Una volta decorso il termine di prescrizione, tuttavia, il soggetto che ha tratto vantaggio dalla sua scadenza (ossia colui contro il quale il diritto ormai prescritto poteva essere fatto valere) può rinunciarvi.
Si pensi ancora al caso del lavoratore che, non avendo percepito la retribuzione, nei successivi cinque anni non ne chieda il pagamento al datore di lavoro: il lavoratore a questo punto non potrebbe più pretendere il pagamento della retribuzione, ma se il datore di lavoro rinuncia alla prescrizione, il lavoratore avrà la possibilità di far valere il proprio diritto oltre i termini stabiliti dalla legge.
La prescrizione del diritto può essere rilevata dal giudice solo su richiesta della parte che vi ha interesse.

Il periodo di tempo utile per esercitare il diritto si calcola dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La Corte Costituzionale ha peraltro chiarito che, quando il rapporto di lavoro non è dotato di stabilità (cioè quando, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice non può ordinare la reintegrazione del lavoratore), la prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere soltanto una volta che sia cessato il rapporto di lavoro.
Quando, invece, il rapporto di lavoro è dotato di stabilità (cioè quando il giudice può ordinare la reintegrazione del lavoratore licenziato illegittimamente: ciò che avviene nelle imprese che impiegano almeno 15 dipendenti ) la prescrizione decorre nel corso del rapporto di lavoro.

I diritti si prescrivono normalmente in dieci anni. In taluni casi la legge fissa termini più brevi.

Si prescrivono in dieci anni :

  • il diritto al risarcimento del danno provocato dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
  • il diritto alla qualifica superiore (2103 c.c.), ma si prescrivono in 5 anni i crediti derivanti dalle differenze retributive che spettano per la qualifica superiore;
  • il diritto al risarcimento del danno contrattuale (come nel caso di dequalificazione professionale).


Si prescrivono invece in cinque anni (art. 2948 c.c.):


Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti contributivi, l’art. 3, comma 9, legge 335/95 ha ridotto, a partire dal 1° gennaio 1996, il termine prescrizionale dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie – originariamente decennale – a 5 anni.
Questo nuovo termine di prescrizione si applica anche ai contributi versati per periodi anteriori l’entrata in vigore della suddetta legge, fatta eccezione per i casi in cui siano già stato compiuti atti di interruzione della prescrizione o di procedure già avviate nel rispetto della normativa previgente.
In caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, tuttavia, il termine di prescrizione torna a essere di dieci anni.

 

Decadenza

La decadenza consiste nella perdita della possibilità di far valere un diritto che non sia stato esercitato entro un termine fissato dalla legge (ad es. il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni).
Per i termini di decadenza stabiliti in relazione ai diritti più importanti (i c.d. diritti indisponibili: per es., in tema di rapporti familiari), le parti non possono né modificare la disciplina prevista dalla legge, né rinunciare alla decadenza; e il giudice può rilevarla d’ufficio, cioè anche in assenza di una specifica richiesta di parte.
Se, invece, la decadenza è stabilita a tutela di diritti disponibili, le parti possono modificare il regime stabilito dalla legge e possono altresì rinunciarvi.
Clausole di decadenza possono essere stabilite anche dalle parti (decadenza c.d. negoziale), ma tali patti sono nulli se rendono eccessivamente difficile a una di esse l’esercizio del diritto (2965 c.c.).
Si considera termine decadenziale quello stabilito dall’art. 2113 c.c. sulle rinunce e transazioni: 6 mesi dalla cessazione del rapporto se il negozio è intervenuto in costanza di rapporto di lavoro ovvero, se successivo, dalla rinuncia o dalla stipula.

 

Termini per l’impugnazione del licenziamento

La Legge n. 183/2010 recentemente approvata ha profondamente modificato – di fatto riducendoli drasticamente – i termini per impugnare il licenziamento.

Fino a oggi l’impugnazione del licenziamento doveva avvenire entro 60 giorni (termine decadenziale) dalla data del licenziamento oppure dalla successiva data di comunicazione dei motivi, qualora richiesti. Impugnato per tempo il licenziamento, il lavoratore aveva quindi 5 anni di tempo (termine prescrizionale) per proporre ricorso giudiziale contro il licenziamento.

La Legge n. 183/2010 ha confermato che l’impugnazione del licenziamento deve avvenire entro il termine di 60 giorni (120 giorni nell’ipotesi in cui l’impugnazione del licenziamento presupponga anche la corretta qualificazione del rapporto di lavoro o la nullità del termine) dalla data del licenziamento o dalla successiva data di comunicazione dei motivi, ma ha aggiunto che, una volta impugnato per tempo il licenziamento, il lavoratore ha 180 giorni (270 giorni per i licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012) di tempo per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
In questo secondo caso, se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati oppure non è raggiunto il relativo accordo, il lavoratore ha 60 giorni di tempo – dal giorno del rifiuto o del mancato accordo – per depositare il ricorso in tribunale.
Nel caso in cui il lavoratore non rispetti i termini di 270 o 60 giorni, l’impugnazione perde efficacia.

Le nuove norme in materia di decadenza dell’azione si applicano anche ad altre controversie, e in particolare a:

Proprio in materia di impugnazione dei contratti a termine le modifiche introdotte dalla Legge n. 183/2010 risultano particolarmente afflittive per il lavoratore, in particolare laddove stabiliscono che il termine di decadenza decorre dalla scadenza del contratto e, con riguardo ai contratti scaduti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che l’impugnativa stragiudiziale debba essere proposta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma.

 

Fonti normative

  • Codice Civile, artt. 2934 ss.
  • Codice Civile, art. 2113
  • Legge 604/1966
  • Legge 335/1995, art. 3
  • Legge 183/2010
  • Legge 28 giugno 2012 n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

 

 

Casistica di decisioni della Magistratura in tema di prescrizione e decadenza

  1. Legittima per il personale nautico la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro.
    Chiamato a decidere su una controversia avente a oggetto spettanze retributive di alcuni dipendenti di una compagnia aerea, il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 937, co. 1, cod. nav., che fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo successivamente alla cessazione del rapporto, per irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri rapporti di lavoro assistiti da stabilità reale. La Corte, nel dichiarare l’infondatezza della questione, osserva che, anche a non voler considerare la sussistenza del metus di un licenziamento ritorsivo o di altro svantaggio, resta comunque fermo quanto già dichiarato nella propria sentenza n. 354/06, secondo cui la specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico non consente una concreta possibilità di un’adeguata ponderazione circa l’eventuale esercizio del diritto, per l’estrema mobilità caratteristica dell’attività di tali lavoratori. La Corte aggiunge che la questione non può essere accolta neanche nei termini più limitati proposti dalla difesa della compagnia aerea, secondo cui la decorrenza dalla fine del rapporto potrebbe essere riferita, nel caso di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., al rapporto con l’impresa cedente, e non con l’impresa cessionaria, ciò in quanto la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni inerenti il decorso della prescrizione dalla cessazione del rapporto. (Corte Cost. 13/7/23 n. 143, Pres. Sciarra Red. Prosperetti, in Wikilabour, Newsletter n. 14/2023)
  2. Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere da un lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro hanno effetto anche nei confronti del Fondo di Garanzia I.N.P.S. in applicazione del disposto dell’art. 1310 c.c., secondo il quale gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno dei debitori hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali. (Trib. Bologna 22/5/2020, Giud. Palladino, in Lav. nella giur. 2020, 1107)
  3. Il passaggio di crediti previdenziali al concessionario per la riscossione non ne innova il regime di prescrizione.
    La Corte ribadisce il principio affermato dalle sezioni unite, secondo cui solo la formazione di un titolo giudiziale definitivo determina mutamento del regime prescrizionale da speciale (come quello previdenziale) a ordinario; ciò che viceversa è escluso per la cartella di pagamento (o avviso di addebito INPS) non opposta. (Cass. 17/3/2020 n. 7409, ord., Pres. Curzio Rel. Marchese, in Wikilabour, Newsletter n. 7/2020)
  4. In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. (Trib. Roma 10/3/2020, Giud. La Marra, in Lav. nella giur. 2020, 1108)
  5. È nulla la clausola del contrato collettivo che impone un termine di decadenza per le richieste di differenze retributive, decorrente durante il rapporto di lavoro.
    La Corte accerta la nullità della clausola di un contratto aziendale che impone ai lavoratori di far valere le pretese per differenze retributive entro un termine di decadenza decorrente durante il rapporto di lavoro. La clausola contrasta con l’art. 2113 c.c., che prevede che la decadenza semestrale per l’impugnazione delle rinunce e transazioni intervenute in costanza di rapporto di lavoro decorra solo dalla cessazione del rapporto stesso. (Corte app. Trento 6/3/2020, Pres. Creazzo Rel. Terzi, in Wikilabour, Newsletter n. 8/2020)
  6. L’entrata in vigore della l. n. 92/2012 non ha alcun effetto sospensivo della prescrizione del diritto alla retribuzione, restando comunque confermate le garanzie di stabilità del rapporto di lavoro pur nella diversa previsione normativa della distinzione delle tutele applicabili. (Corte app. Milano 26/2/2020, n. 89, Pres. Bianchini Est. Gioacchini, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di G. Pacchiana Parravicini, “La decorrenza della prescrizione e le tutele da licenziamento illegittimo: finché riforma non ci separi?”, 269)
  7. Le modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 hanno soltanto delimitato la reintegra nel posto di lavoro in presenza di licenziamento illegittimo, che resta assicurata proprio nelle ipotesi più gravi di recesso datoriale esercitato dal contraente più forte che si avvalga illecitamente della sua superiorità economica. Ne deriva che la prescrizione corre in corso di rapporto. (Trib. Napoli 12/11/2019, n. 7343, Est. Bonfiglio, in Riv. It. Dir. lav. 2020, con nota di G. Pacchiana Parravicini, “La decorrenza della prescrizione e le tutele da licenziamento illegittimo: finché riforma non ci separi?”, 269)
  8. Dall’entrata in vigore della l. n. 92/12, che ha modificato l’art. 18 St. lav. prevedendo, al comma cinque, ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, si deve ritenere che i lavoratori, pur dipendenti di un’azienda ricadente nell’area di applicazione della tutela reale, possano incorrere – per la durata della relazione lavorativa – nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, così che la decorrenza della prescrizione deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. (Trib. Milano 16/12/2015 n. 3460, Est. Di Leo, in Riv. it. dir. lav. 2016, con nota di Valeria Nuzzo, “La prescrizione dei crediti di lavoro e il timore del licenziamento dopo la legge Forneo”, 111)
  9. L’orientamento di questa Corte, secondo cui la decorrenza del termine prescrizionale per crediti da lavoro non corre in costanza di “rapporto” tra il detenuto lavoratore e l’amministrazione carceraria, fa chiaramente riferimento al rapporto di lavoro e non a quello detentivo. È dunque infondata la tesi secondo cui, anche una volta cessato il rapporto di lavoro, dovrebbe permanere, in ragione della detenzione, la sospensione del termine prescrizionale. Ne consegue che la prescrizione dei crediti del detenuto lavoratore alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria comincia sempre a decorrere dalla cessazione del relativo rapporto di lavoro, a nulla rilevando lo stato detentivo. (Cass. 16/2/2015 n. 3062, Pres. Macioce Est. D’Antonio, in Riv. it. dir. lav. 2015, con nota di Francesca Marinelli, “Prescrizione dei crediti del detenuto lavoratore alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria: la Cassazione individua un dies a quo illogico”, 1102)
  10. Il tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione se comunicato alla controparte; infatti, ai sensi dell’art. 410 c.p.c. la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di scadenza. (Cass. 1/7/2013 n. 16452, Pres. Miani Canevari Rel. Arienzo, in Lav. nella giur. 2013, 951)
  11. La sospensione della prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall’Inail in favore dell’assicurato, prevista dall’art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, permane sino alla definizione del procedimento di liquidazione; la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell’Inail di cui all’art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo la norma del codice civile, non solo con la proposizione dell’azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l’efficacia sospensiva della prescrizione medesima (prevista dall’art. 111 secondo comma del citato decreto) escluda l’efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione. (Cass. 21/6/2013 n. 15733, Pres. Miani Canevari Re. Berrino, in Lav. nella giur. 2013, 957)
  12. In tema di previdenza forense, l’art. 66 l. n. 247 del 2012 nello stabilire che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense” non opera una interpretazione autentica della norma richiamata, atteso che nella norma non è reperibile alcun indice rilevatore dell’intenzione del legislatore di procedere a una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente. (Cass. 18/3/2013 n. 6729, Pres. Vidiri Rel. Ianniello, in Lav. nella giur. 2013, 523)
  13. La previsione della decorrenza della prescrizione triennale, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, comma 5, ultimo periodo, presuppone che il fatto costitutivo del diritto si sia già realizzato, in quanto fa esplicito riferimento all’azione di regresso di cui all’art. 11 dello stesso testo unico, il cui esercizio non può prescindere dall’avvenuto pagamento della prestazione. (Cass. 29/11/2012 n. 21269, Pres. Miani Canevari Rel. Berrino, in Lav. nella giur. 2013, 198)
  14. È inapplicabile alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale il termine di decadenza previsto dall’art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, come viene indirettamente confermato dalla recente modifica di questa disposizione contenuta nel d.l. 6 luglio 2011 n. 98. (Cass. 9/5/2012 n. 7090, Pres. Ianniello Est. Servello, in Riv. It. Dir. lav. 2013, con nota di Enrico Raimondi, “Domande previdenziali tra decadenze e profili di illegittimità costituzionale”, 243)
  15. La prova di un atto interruttivo della prescrizione può essere dedotta in via presuntiva; in tale ipotesi, resta, peraltro, riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione sindacabile in sede di legittimità solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. (Cass. 29/3/2012 n. 5084, in D&L 2012, 544)
  16. Pur in assenza di una espressa previsione, deve ritenersi che con l’art. 2, comma 54, del c.d. Decreto Mille Proroghe (d.l. n. 225 del 2010, conv. in l. n. 10 del 2011), il legislatore abbia voluto posticipare l’efficacia del termine decadenziale anche per l’impugnazione di atti diversi dal licenziamento, facendo così salvi i diritti di quanti non avessero ancora provveduto alle impugnazioni ivi disciplinate alla data del 24 gennaio 2011. (Trib. Milano 4/8/2011 n. 3914, Giud. Colosimo, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Francesca Bonfrate, “Contrasti giurisprudenziali in ordine al differimento del termine decadenziale introdotto dalla L. n. 10/2011 in materia di impugnazione dei contratti flessibili”, 3)
  17. Il differimento del termine di impugnazione introdotto dal d.l. n. 225/2010 opera limitatamente all’ipotesi di licenziamento e non anche alle fattispecie di contratti flessibili per i quali, se già conclusi e non impugnati entro il 23 gennaio 2011, si è verificata la decadenza. (Trib. Milano 29/9/2011 n. 4404, Giud. Mariani, in Riv. It. Dir. lav. 2012, con nota di Francesca Bonfrate, “Contrasti giurisprudenziali in ordine al differimento del termine decadenziale introdotto dalla L. n. 10/2011 in materia di impugnazione dei contratti flessibili”)